Art. 9. Periodo di prova Il vincitore del concorso sara' assunto in prova con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorsa la meta' del suddetto periodo, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' d'indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente s'intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreche' applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi, contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, nonche' nel "Regolamento interno per l'accesso ai pubblici impieghi presso l'Universita' degli studi del Molise" emanato con decreto rettorale n. 661 dell'11 ottobre 1997. Il presente decreto sara' inserito nella raccolta ufficiale istituita presso questo ateneo. Campobasso, 2 marzo 2000 Il rettore: Cannata