Art. 9.

                          Periodo di prova

    Il  vincitore  del concorso sara' assunto in prova con diritto al
trattamento  economico  iniziale  previsto  dalle norme in vigore. Il
periodo  di  prova  ha  la  durata  di tre mesi. Decorsa la meta' del
suddetto  periodo,  nel  restante  periodo  ciascuna delle parti puo'
recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso
ne' d'indennita' sostitutiva del preavviso.
    Il   recesso   opera   dal   momento   della  comunicazione  alla
controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. Il
periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato  risolto da una delle parti, il dipendente s'intende confermato
in   servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
    Per  quanto  non previsto dal presente bando, valgono, sempreche'
applicabili,   le   disposizioni   sullo  svolgimento  dei  concorsi,
contenute  nel testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3, del decreto del Presidente della
Repubblica  3 maggio  1957,  n. 686,  e  nelle  successive  norme  di
integrazione  e  modificazione,  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre  1970,  n. 1077,  nel  decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio  1994, n. 487, nel decreto del Presidente
della  Repubblica  30 ottobre  1996, n. 693, nonche' nel "Regolamento
interno per l'accesso ai pubblici impieghi presso l'Universita' degli
studi    del   Molise"   emanato   con   decreto   rettorale   n. 661
dell'11 ottobre 1997.
    Il  presente  decreto  sara'  inserito  nella  raccolta ufficiale
istituita presso questo ateneo.
      Campobasso, 2 marzo 2000
                                              Il rettore: Cannata