Art. 6.

                           Prove di esame

    Gli  esami  consisteranno  in  due  prove  scritte,  di cui una a
contenuto teorico-pratico ed in una prova orale.
    Le  prove,  miranti  a  verificare  le  conoscenze  teoriche e la
preparazione  teorico-pratica  dei candidati, verteranno sui seguenti
argomenti:
      prova scritta: nozioni di ragioneria generale dello Stato;
      prova scritta (tecnico-pratica): nozioni di contabilita';
      prova orale: vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte
e del corso di formazione di cui al precedente art. 5.
    Il  diario  delle prove scritte, con l'indicazione del luogo, del
giorno  e  dell'ora in cui le stesse si svolgeranno, sara' comunicato
ai  candidati,  a  cura  dell'amministrazione,  con  raccomandata con
avviso  di  ricevimento  inviata  non  meno  di quindici giorni prima
dell'inizio delle prove medesime.
    Alla   prova  orale  saranno  ammessi  i  candidati  che  abbiano
riportato  in  ciascuna  delle  prove  scritte la votazione di almeno
21/30.
    Ai  candidati  che conseguono l'ammissione alla prova orale sara'
data  comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui la stessa
si svolgera', a cura dell'amministrazione con raccomandata con avviso
di ricevimento non meno di venti giorni prima dell'inizio della prova
medesima.
    La  prova  orale  si intende superata se il candidato ottiene una
votazione di almeno 21/30.
    La  votazione  complessiva e' determinata dalla somma della media
dei  voti  conseguiti nella prova scritta e in quella teoricopratica,
ed il voto conseguito nella prova orale.