Art. 6. Prove di esame Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico-pratico ed in una prova orale. Le prove, miranti a verificare le conoscenze teoriche e la preparazione teorico-pratica dei candidati, verteranno sui seguenti argomenti: prova scritta: nozioni di ragioneria generale dello Stato; prova scritta (tecnico-pratica): nozioni di contabilita'; prova orale: vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte e del corso di formazione di cui al precedente art. 5. Il diario delle prove scritte, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui le stesse si svolgeranno, sara' comunicato ai candidati, a cura dell'amministrazione, con raccomandata con avviso di ricevimento inviata non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte la votazione di almeno 21/30. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara' data comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui la stessa si svolgera', a cura dell'amministrazione con raccomandata con avviso di ricevimento non meno di venti giorni prima dell'inizio della prova medesima. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. La votazione complessiva e' determinata dalla somma della media dei voti conseguiti nella prova scritta e in quella teoricopratica, ed il voto conseguito nella prova orale.