Art. 7.

                   Approvazione delle graduatorie

    L'amministrazione,  accertata  la  regolarita'  della  procedura,
approva  gli  atti, formula la graduatoria generale di merito secondo
l'ordine  della  votazione  complessiva  e  dichiara  il vincitore; a
parita'  di  merito  saranno osservati i criteri di cui al successivo
art. 8.
    La suddetta graduatoria generale di merito sara' affissa all'albo
dell'Ateneo,   pubblicata   nel  notiziario  di  Ateneo  e  trasmessa
all'Ufficio relazioni con il pubblico.
    La  graduatoria  generale  di  merito restera' valida per 24 mesi
dalla  data  del provvedimento formale di approvazione degli atti del
concorso.
    Dalla  data di trasmissione all'Ufficio relazioni con il pubblico
della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.