Art. 5. Titoli La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati, secondo le categorie ed i relativi punteggi, di seguito indicati: a) titoli di studio: diploma di laurea, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca: fino ad un massimo di punti 2/30; b) pubblicazioni e/o lavori originali rilevanti ai fini delle competenze richieste per il posto messo a concorso: fino ad un massimo di punti 4/30; c) incarichi svolti nell'ambito di rapporti di servizio presso universita' o pubbliche amministrazioni, attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenze a corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche amministrazioni in materia attinente al posto messo a concorso: fino ad un massimo di punti 4/30. Ai titoli sara' attribuito un punteggio complessivo non superiore a 10/30. La valutazione dei titoli da parte della commissione giudicatrice, previa individuazione dei criteri, sara' effettuata dopo la prova pratica e prima che si proceda alla correzione degli elaborati della prova scritta. I risultati di tale valutazione saranno resi noti ai candidati prima dell'effettuazione della prova orale. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, tali titoli, in carta semplice, possono essere allegati alla domanda in originale, in copia autenticata o in fotocopia con unita autodichiarazione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', che ne attesti la conformita' all'originale. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' non e' piu' soggetta ad autenticazione qualora sia accompagnata da fotocopia, anche non autenticata, di un documento di identita' del candidato. Ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, sono altresi' comprovabili mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione - che, per poter essere valutata dalla commissione, dovra' contenere tutti gli elementi e dati essenziali del certificato sostituito - i titoli di studio o qualifiche professionali posseduti; esami sostenuti; titoli di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica. Si precisa che, con riguardo ai titoli relativi agli incarichi svolti nell'ambito di rapporti di servizio presso universita' e pubbliche amministrazioni, verranno presi in considerazione solo gli incarichi per i quali vi sia stato un formale atto di assegnazione. Resta salva la possibilita' per l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Si fa presente, altresi', che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Non saranno valutati i titoli eventualmente gia' prodotti a questa amministrazione cui il candidato faccia riferimento, ne' i titoli che dovessero pervenire a questa amministrazione successivamente alla data del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione o che comunque facciano riferimento a periodi o eventi successivi a tale data.