Art. 4. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice e' cosi' composta: presidente: dirigente o docente almeno di seconda fascia o ricercatore confermato o coordinatore generale di ufficio tecnico; componenti: due impiegati con qualifica non inferiore all'ottava, area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari; membri aggregati: un esperto in lingua inglese, un esperto in lingua francese ed un esperto in informatica; segretario: impiegato con qualifica non inferiore alla settima, area funzionale amministrativo-contabile. I membri aggregati partecipano esclusivamente alle sedute della commissione giudicatrice relative alla riunione preliminare ed alla prova orale.