Art. 4.

                      Commissione giudicatrice

    La commissione giudicatrice e' cosi' composta:
      presidente:  dirigente  o  docente  almeno  di seconda fascia o
ricercatore confermato o coordinatore generale di ufficio tecnico;
      componenti:   due   impiegati   con   qualifica  non  inferiore
all'ottava,   area   funzionale   dei  servizi  generali  tecnici  ed
ausiliari;
      membri  aggregati:  un esperto in lingua inglese, un esperto in
lingua francese ed un esperto in informatica;
      segretario: impiegato con qualifica non inferiore alla settima,
area funzionale amministrativo-contabile.
    I  membri  aggregati partecipano esclusivamente alle sedute della
commissione  giudicatrice  relative alla riunione preliminare ed alla
prova orale.