Art. 10.

                Documenti redatti in lingua straniera

    Gli atti ed i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari   italiane   all'estero   e  devono  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                               Art 11.


                           Incompatibiita'

    Gli  iscritti  al  corso  di  dottorato di ricerca, esonerati dal
pagamento  dei  contributi  o  titolari  di  una borsa di studio, non
possono  svolgere  attivita'  lavorative  o  di formazione esterne al
dottorato di ricerca.
    L'iscrizione   al  corso  di  dottorato  e'  incompatibile,  pena
l'esclusione  dal corso, con la frequenza di altri corsi di dottorato
presso  altre  Universita'  italiane  o  straniere,  fatti  salvi gli
accordi espliciti di cotutela.
    L'iscrizione  al  corso  di dottorato e', altresi', incompatibile
con   l'iscrizione   ad   altri   corsi  di  studio  o  a  scuole  di
specializzazione.