Art. 10. Documenti redatti in lingua straniera Gli atti ed i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Art 11. Incompatibiita' Gli iscritti al corso di dottorato di ricerca, esonerati dal pagamento dei contributi o titolari di una borsa di studio, non possono svolgere attivita' lavorative o di formazione esterne al dottorato di ricerca. L'iscrizione al corso di dottorato e' incompatibile, pena l'esclusione dal corso, con la frequenza di altri corsi di dottorato presso altre Universita' italiane o straniere, fatti salvi gli accordi espliciti di cotutela. L'iscrizione al corso di dottorato e', altresi', incompatibile con l'iscrizione ad altri corsi di studio o a scuole di specializzazione.