Art. 13. Dipendente pubblico Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca e' collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata del corso di dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza assegni e puo' usufruire dell'eventuale beneficio della borsa di studio. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.