Art. 2. Requisiti per l'accesso ai corsi Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione di ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, coloro che siano in possesso del diploma di laurea ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'; qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, sara' il collegio dei docenti dei dottorato di ricerca a deliberare sull'equipollenza dei titolo accademico conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione al corso.