Art. 6. Commissioni giudicatrici per l'accesso e relativa graduatoria Il rettore nomina la commissione giudicatrice in base alla normativa vigente. La commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati e' composta da tre membri scelti tra i professori o ricercatori universitari di ruolo, scelti all'interno dei settori disciplinari afferenti al dottorato, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti. Tali esperti devono appartenere a universita', anche straniere, non partecipanti al dottorato, a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, e non devono essere componenti del collegio dei docenti. Al termine delle prove d'esame ciascuna commissione compila la graduatoria generale di merito per l'ammissione al corso e per il conferimento delle borse di studio. Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato tra gli ammessi al corso decade qualora non esprima la propria accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. In tal caso gli subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci prima dell'inizio delle attivita' di ricerche del corso.