Art. 8. Contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi Gli iscritti che non fruiscano della borsa di studio finanziata dall'Universita', sono tenuti al pagamento del contributo annuo di L. 6.000.000, ridotto secondo i criteri e i parametri del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 e successive modificazioni.