Art. 4.

                            Prove d'esame

    Le prove d'esame consisteranno in:
      Prima  prova  scritta:  Argomenti  relativi  alle  tecniche  di
conservazione dei foraggi;
      Seconda prova scritta: Argomenti relativi ai trattamenti fisici
per gli alimenti ad uso zootecnico;
      Prova   orale:  Approfondimento  degli  argomenti  delle  prove
scritte,  nonche'  metodiche di valutazione della produttivita' degli
animali di interesse zootecnico.
    Saranno   ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato  per ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
    Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra'
riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
    Il  punteggio  complessivo  e' pari a punti 100, e risulta essere
cosi' suddiviso:
      punti 60 per le prove d'esame;
      punti 40 per i titoli;
    La  votazione  complessiva  e'  determinata sommando la media dei
voti  riportati  nelle  prove  scritte,  il voto ottenuto nella prova
orale nonche' il voto conseguito nella valutazione dei titoli.
    Il  diario  delle  prove scritte verra' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica - 4a serie speciale - e sara' notificato
agli  interessati  tramite  raccomandata con ricevuta di ritorno, non
meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.
    Ai  candidati  che conseguono l'ammissione alla prova orale sara'
data  comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna
delle  prove  scritte,  per  la presentazione alla prova almeno venti
giorni prima di quello in cui devono sostenerle.
    La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico in modo
da assicurare la massima partecipazione.