Art. 4. Prove d'esame Le prove d'esame consisteranno in: Prima prova scritta: Argomenti relativi alle tecniche di conservazione dei foraggi; Seconda prova scritta: Argomenti relativi ai trattamenti fisici per gli alimenti ad uso zootecnico; Prova orale: Approfondimento degli argomenti delle prove scritte, nonche' metodiche di valutazione della produttivita' degli animali di interesse zootecnico. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato per ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra' riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il punteggio complessivo e' pari a punti 100, e risulta essere cosi' suddiviso: punti 60 per le prove d'esame; punti 40 per i titoli; La votazione complessiva e' determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale nonche' il voto conseguito nella valutazione dei titoli. Il diario delle prove scritte verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - e sara' notificato agli interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara' data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, per la presentazione alla prova almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerle. La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico in modo da assicurare la massima partecipazione.