Art. 5.

                         Valutazione titoli

    Il  candidato  dovra',  altresi', dichiarare i titoli per i quali
chiede  la  valutazione  ed  allegare,  a  pena di non valutazione, i
documenti  ufficiali  in  originale  od  in  copia  autenticata,  che
comprovino    il   possesso   dei   titoli   indicati,   ovvero   una
autocertificazione del possesso dei medesimi indicando analiticamente
i  riferimenti necessari alla individuazione dei titoli e l'eventuale
votazione riportata.
    Non  e'  consentito il riferimento a titoli presentati a questa o
ad  altra  amministrazione o a documenti allegati ad altra domanda di
partecipazione a concorso.
    La  valutazione  dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e
prima  che  si proceda alla correzione dei relativi elaborati e sara'
resa  nota  agli  interessati  prima  dell'effettuazione  delle prove
orali.
    I titoli valutabili sono i seguenti:
      titoli  di  studio  rispettivamente  previsti  per l'accesso ai
singoli  profili professionali dal decreto minsteriale 20 maggio 1983
modificato con decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
      anzianita'  di  servizio  prestato  presso  le Universita' e le
pubbliche amministrazioni;
      incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti;
      pubblicazioni scientifiche;
      attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a
corsi   di   formazione  professionali  organizzati  dalle  pubbliche
amministrazioni.
    Le  pubblicazioni  dovranno  essere  presentate in originale o in
fotocopia,  purche'  venga contestualmente allegata una dichiarazione
sostitutiva   dell'atto  di  notorieta',  nella  quale  il  candidato
dichiari   che   le  fotocopie  allegate  sono  conformi  alle  opere
oroginali.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una traduzione in lingua italiana conforme al testo redatta
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
    Qualora la suddetta documentazione venga spedita per posta ovvero
presentata  da  persona diversa dal candidato, dovra' essere prodotta
anche copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identita'
del sottoscrittore.
    Qualora nei casi richiesti non venga prodotta copia del documento
di  identita',  il  candidato  verra'  ammesso al concorso, ma non si
procedera' alla valutazione dei titoli.
    Non  verranno presi in considerazione i titoli e le dichiarazioni
sostitutive  non  conformi  alle  caratteristiche  richieste (possono
essere   utilizzati   i   moduli   disponibili   presso  il  servizio
reclutamento)  o che perverranno a questa Universita' dopo il termine
utile   per  la  presentazine  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso.
    Ai  sensi  del  comma  3  dell'art. 11 del decreto del Presidente
della  Repubblica  20 ottobre  1998  n. 403,  fermo  restando  quanto
previsto  dall'art. 26  della legge n. 15/1968, qualora dal controllo
delle   dichiarazioni  sostitutive  emerga  la  non  veridicita'  del
contenuto  della  dichairazione,  il  dichiarante decade dai benefici
eventualemnte  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.