Art. 10.

              Domanda per la partecipazione al concorso

    1.  La  domanda  per  la  partecipazione  al concorso deve essere
redatta  in  carta libera, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto
1988, n. 370.
    2.  Ogni  candidato  puo'  partecipare  al  concorso  per un solo
settore.
    3. Nella domanda e' fatto obbligo ai candidati di dichiarare (gli
interessati  potranno  avvalersi  dello  schema  di  domanda  di  cui
all'allegato "A"):
      a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
      b) le eventuali condanne penali riportate;
      c)  il  titolo di studio posseduto con le indicazioni di cui al
successivo art. 11;
      d)  di  non  aver  frequentato corsi universitari in precedenza
(nel caso di ammissione al primo anno);
      e)  il  Settore  e  l'anno  di  corso  per  i  quali  intendono
concorrere;
      f)  la  lingua  straniera  prescelta  per  la  prova orale tra:
francese, inglese, tedesco, spagnolo;
      g)  il  domicilio  o  il  recapito  al  quale  desiderano siano
trasmesse  le  comunicazioni  relative  al concorso e l'impegno a far
conoscere le eventuali variazioni di indirizzo.
    4.   L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  per
mancata  o  tardiva  comunicazione dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell'aspirante oppure per tardiva comunicazione
del   cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella  domanda,  ne'  per
eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non  imputabili a colpa
dell'Amministrazione della scuola.
    5.   La  scuola  comunichera'  tempestivamente  agli  interessati
l'eventuale  inammissibilita' della domanda al concorso e le relative
cause.
    6.  La scuola non fornira', viceversa, ulteriori comunicazioni ai
candidati  ammessi  d'ufficio alle prove scritte, per i quali valgono
le indicazioni riportate all'art. 8.