Art. 12. Commissioni giudicatrici 1. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto del Direttore della scuola. 2. Al termine delle prove, le Commissioni giudicatrici formulano una graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei, in centesimi. 3. Nella formulazione dei giudizi finali le Commissioni valuteranno anche l'esito del test psico-attitudinale. 4. Sono esclusi dalle graduatorie di merito i candidati che negli esami scritti e orali non abbiano ottenuto complessivamente almeno otto decimi dei voti o che nell'esame di lingua straniera non abbiano dimostrato una sufficiente conoscenza della lingua prescelta. 5. In caso di parita' di voti nel complesso delle altre prove, sara' titolo di preferenza il risultato ottenuto nell'esame di lingua straniera. 6. Per i candidati collocati a pari merito nelle graduatorie, saranno richiesti dalla scuola i documenti atti a dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. La pubblicazione delle graduatorie sara' effettuata mediante affissione all'Albo della scuola. 8. Il giudizio delle Commissioni e' inappellabile.