Art. 12.

                      Commissioni giudicatrici

    1.  Le  Commissioni  giudicatrici  sono  nominate con decreto del
Direttore della scuola.
    2.  Al termine delle prove, le Commissioni giudicatrici formulano
una graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei, in centesimi.
    3.   Nella   formulazione   dei  giudizi  finali  le  Commissioni
valuteranno anche l'esito del test psico-attitudinale.
    4. Sono esclusi dalle graduatorie di merito i candidati che negli
esami  scritti  e  orali non abbiano ottenuto complessivamente almeno
otto decimi dei voti o che nell'esame di lingua straniera non abbiano
dimostrato una sufficiente conoscenza della lingua prescelta.
    5.  In  caso  di parita' di voti nel complesso delle altre prove,
sara' titolo di preferenza il risultato ottenuto nell'esame di lingua
straniera.
    6.  Per  i  candidati  collocati a pari merito nelle graduatorie,
saranno  richiesti  dalla  scuola  i  documenti  atti a dimostrare il
possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina,
di  cui  all'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
    7.  La  pubblicazione delle graduatorie sara' effettuata mediante
affissione all'Albo della scuola.
    8. Il giudizio delle Commissioni e' inappellabile.