Art. 13.

                       Vincitori del concorso

    1. L'esito del concorso verra' comunicato ai soli vincitori.
    2.  I  vincitori  del  concorso  devono  entrare  alla  scuola  a
decorrere   dalla   data  indicata  nella  comunicazione  di  cui  al
precedente comma. In caso contrario saranno considerati decaduti.
    3.   Ai   vincitori   del  concorso  la  scuola  fara'  pervenire
tempestivamente  l'indicazione  dei  documenti  da  presentare  entro
trenta  giorni dalla comunicazione di cui al primo comma del presente
articolo, pena la decadenza dal posto.