Art. 13. Vincitori del concorso 1. L'esito del concorso verra' comunicato ai soli vincitori. 2. I vincitori del concorso devono entrare alla scuola a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di cui al precedente comma. In caso contrario saranno considerati decaduti. 3. Ai vincitori del concorso la scuola fara' pervenire tempestivamente l'indicazione dei documenti da presentare entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, pena la decadenza dal posto.