Art. 15.

                          Allievi aggregati

    1.  Potra' essere attribuita, previa valutazione dei requisiti di
merito,  la  qualifica  di  allievo  aggregato  a candidati risultati
idonei  nelle  graduatorie  generali di merito del concorso di cui al
presente  bando  e  che  siano  iscritti all'Universita' di Pisa, per
consentire loro la partecipazione ad attivita' didattiche e formative
della scuola.
    2. Il Consiglio direttivo potra' deliberare forme di assistenza a
favore degli allievi aggregati.
    3.  All'allievo  aggregato,  infine,  potra' essere rilasciato un
attestato   nel   quale  verranno  certificate  le  attivita'  svolte
dall'allievo medesimo nel corso dei suoi studi presso la scuola.