Art. 15. Allievi aggregati 1. Potra' essere attribuita, previa valutazione dei requisiti di merito, la qualifica di allievo aggregato a candidati risultati idonei nelle graduatorie generali di merito del concorso di cui al presente bando e che siano iscritti all'Universita' di Pisa, per consentire loro la partecipazione ad attivita' didattiche e formative della scuola. 2. Il Consiglio direttivo potra' deliberare forme di assistenza a favore degli allievi aggregati. 3. All'allievo aggregato, infine, potra' essere rilasciato un attestato nel quale verranno certificate le attivita' svolte dall'allievo medesimo nel corso dei suoi studi presso la scuola.