Art. 2.

                          Posti a concorso

    1.  I  trentuno  posti  di  allievo dei corsi ordinari sono cosi'
ripartiti:
      Classe di scienze sociali: 15 posti, di cui:
        almeno 3 posti per il settore di economia;
        almeno 3 posti per il settore di giurisprudenza;
        almeno 3 posti per il settore di scienze politiche,
gli   altri   6   posti  saranno  assegnati  secondo  l'ordine  della
graduatoria  generale  di  merito  per  l'intera  classe  di  scienze
sociali.
      Classe di scienze sperimentali: 16 posti, di cui:
        3 posti per il settore di agraria;
        8 posti per il settore di ingegneria;
        5 posti per il settore di medicina e chirurgia (*);
    (*)  I  vincitori  del  concorso  per  il  settore  di medicina e
chirurgia  verranno  iscritti  d'ufficio  alla Facolta' di medicina e
chirurgia  dell'Universita'  di  Pisa, in deroga al limite di accesso
fissato dalla Facolta' medesima.
    2.  Qualora successivamente alla pubblicazione del presente bando
intervengano  ulteriori disponibilita' finanziarie, ovvero si rendano
vacanti  altri posti, il Consiglio direttivo puo' ammettere un numero
di  allievi superiore a quello dei posti messi a concorso, nei limiti
delle  accertate maggiori  disponibilita',  tenuto  anche  conto  del
numero  di  domande  di  ammissione al concorso e dei risultati dello
stesso.  In  questi casi il diritto all'alloggio sara' garantito solo
in  caso  di accertata disponibilita' di posti; in caso contrario, la
Scuola  riconoscera'  un contributo per le spese di alloggio esterno,
il cui ammontare sara' stabilito dal Consiglio Direttivo.