Art. 2. Posti a concorso 1. I trentuno posti di allievo dei corsi ordinari sono cosi' ripartiti: Classe di scienze sociali: 15 posti, di cui: almeno 3 posti per il settore di economia; almeno 3 posti per il settore di giurisprudenza; almeno 3 posti per il settore di scienze politiche, gli altri 6 posti saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria generale di merito per l'intera classe di scienze sociali. Classe di scienze sperimentali: 16 posti, di cui: 3 posti per il settore di agraria; 8 posti per il settore di ingegneria; 5 posti per il settore di medicina e chirurgia (*); (*) I vincitori del concorso per il settore di medicina e chirurgia verranno iscritti d'ufficio alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pisa, in deroga al limite di accesso fissato dalla Facolta' medesima. 2. Qualora successivamente alla pubblicazione del presente bando intervengano ulteriori disponibilita' finanziarie, ovvero si rendano vacanti altri posti, il Consiglio direttivo puo' ammettere un numero di allievi superiore a quello dei posti messi a concorso, nei limiti delle accertate maggiori disponibilita', tenuto anche conto del numero di domande di ammissione al concorso e dei risultati dello stesso. In questi casi il diritto all'alloggio sara' garantito solo in caso di accertata disponibilita' di posti; in caso contrario, la Scuola riconoscera' un contributo per le spese di alloggio esterno, il cui ammontare sara' stabilito dal Consiglio Direttivo.