Art. 4. Ammissione ad anni successivi al primo 1. Possono partecipare al concorso per l'ammissione ad anni successivi al primo, nei termini indicati nell'art. 1, 2o comma, coloro che, iscritti ad uno dei corsi di laurea presenti alla Scuola presso una Universita' italiana o straniera, abbiano superato, con una votazione media non inferiore ai 27/30, tutti gli esami previsti dal piano di studi statutario o da quello individuale approvato dalla Facolta' di provenienza. 2. Possono partecipare anche coloro che, al momento della presentazione della domanda siano in debito di esami rispetto al piano di studi approvato dalla Facolta' di appartenenza, purche' negli esami sostenuti abbiano riportato una votazione media non inferiore ai 27/30 e il debito risulti al massimo di tre esami. 3. Nel caso in cui il candidato abbia gia' superato tutti gli esami del piano di studi sopra indicato l'ammissione al concorso e' automatica; nel caso invece di debito di esami l'ammissione e' decisa dal Direttore della scuola, preso atto del parere del Consiglio di Classe competente. In questo ultimo caso i vincitori del concorso dovranno superare - a pena di decadenza - gli esami di cui sono in debito entro gli appelli ordinari della sessione autunnale delle rispettive Facolta' dell'Universita' di Pisa. 4. In via eccezionale, e limitatamente all'ammissione al secondo anno, possono partecipare al concorso studenti iscritti a corsi di laurea diversi dal Settore prescelto per il concorso, purche' negli esami sostenuti abbiano riportato una votazione media non inferiore ai 27/30 e il debito di esami rispetto al piano di studi approvato dalla Facolta' di provenienza risulti al massimo di tre. Il Direttore della scuola, preso atto del parere del Consiglio di classe competente, che si esprime sulla congruita' degli esami superati e del piano di studi approvato dalla facolta' di provenienza, decide circa l'ammissione dei suddetti candidati al concorso. 5. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 6. Successivamente al provvedimento di ammissione sara' cura della scuola darne tempestiva comunicazione ai candidati ammessi, a mezzo telegramma, in tempo utile per la partecipazione alle prove scritte. Viceversa, non sara' data alcuna comunicazione a coloro che non sono stati ammessi al concorso.