Art. 4.

               Ammissione ad anni successivi al primo

    1.  Possono  partecipare  al  concorso  per  l'ammissione ad anni
successivi  al  primo,  nei  termini  indicati nell'art. 1, 2o comma,
coloro  che, iscritti ad uno dei corsi di laurea presenti alla Scuola
presso  una  Universita'  italiana o straniera, abbiano superato, con
una  votazione media non inferiore ai 27/30, tutti gli esami previsti
dal piano di studi statutario o da quello individuale approvato dalla
Facolta' di provenienza.
    2.  Possono  partecipare  anche  coloro  che,  al  momento  della
presentazione  della  domanda  siano  in  debito di esami rispetto al
piano  di  studi  approvato  dalla  Facolta' di appartenenza, purche'
negli  esami  sostenuti  abbiano  riportato  una  votazione media non
inferiore ai 27/30 e il debito risulti al massimo di tre esami.
    3.  Nel  caso  in  cui il candidato abbia gia' superato tutti gli
esami  del  piano di studi sopra indicato l'ammissione al concorso e'
automatica; nel caso invece di debito di esami l'ammissione e' decisa
dal  Direttore  della  scuola, preso atto del parere del Consiglio di
Classe  competente.  In  questo  ultimo caso i vincitori del concorso
dovranno  superare  -  a pena di decadenza - gli esami di cui sono in
debito  entro  gli  appelli  ordinari  della sessione autunnale delle
rispettive Facolta' dell'Universita' di Pisa.
    4.  In via eccezionale, e limitatamente all'ammissione al secondo
anno,  possono  partecipare  al concorso studenti iscritti a corsi di
laurea  diversi  dal Settore prescelto per il concorso, purche' negli
esami  sostenuti  abbiano riportato una votazione media non inferiore
ai  27/30  e  il debito di esami rispetto al piano di studi approvato
dalla Facolta' di provenienza risulti al massimo di tre. Il Direttore
della   scuola,  preso  atto  del  parere  del  Consiglio  di  classe
competente,  che  si  esprime sulla congruita' degli esami superati e
del  piano  di  studi approvato dalla facolta' di provenienza, decide
circa l'ammissione dei suddetti candidati al concorso.
    5.  I  requisiti  per  ottenere  l'ammissione  al concorso devono
essere  posseduti  prima  della  scadenza  del  termine  utile per la
presentazione delle domande.
    6.  Successivamente  al  provvedimento  di  ammissione sara' cura
della  scuola  darne tempestiva comunicazione ai candidati ammessi, a
mezzo  telegramma,  in  tempo  utile per la partecipazione alle prove
scritte.  Viceversa, non sara' data alcuna comunicazione a coloro che
non sono stati ammessi al concorso.