Art. 5.

                           Prove di esame

    1. Le prove di esame consistono in una prova scritta ed una prova
orale.  Nella  formulazione  del  giudizio complessivo la commissione
valutera' anche l'esito di un test psico-attitudinale.
    2.   La   durata   della  prova  scritta  viene  stabilita  dalle
Commissioni giudicatrici.
    3. Sono ammessi alla prova orale solo i candidati che nella prova
scritta  abbiano  riportato  una  valutazione  non  inferiore  a otto
decimi.
    4.  La  prova orale consiste in una discussione articolata in due
fasi:  la  prima  volta  ad  approfondire le conoscenze del candidato
nell'ambito  di  due  materie a scelta del candidato fra quelle nelle
quali  puo'  essere assegnato il tema della prova scritta; la seconda
tesa  a  conoscere  la  personalita'  del  candidato,  il suo profilo
culturale,  la  sua predisposizione per il settore prescelto e le sue
motivazioni.  La  prova  orale  prevede  inoltre  la  verifica  della
conoscenza   di  una  lingua  straniera  da  scegliere  tra  inglese,
francese, tedesco e spagnolo.