Art. 5. Prove di esame 1. Le prove di esame consistono in una prova scritta ed una prova orale. Nella formulazione del giudizio complessivo la commissione valutera' anche l'esito di un test psico-attitudinale. 2. La durata della prova scritta viene stabilita dalle Commissioni giudicatrici. 3. Sono ammessi alla prova orale solo i candidati che nella prova scritta abbiano riportato una valutazione non inferiore a otto decimi. 4. La prova orale consiste in una discussione articolata in due fasi: la prima volta ad approfondire le conoscenze del candidato nell'ambito di due materie a scelta del candidato fra quelle nelle quali puo' essere assegnato il tema della prova scritta; la seconda tesa a conoscere la personalita' del candidato, il suo profilo culturale, la sua predisposizione per il settore prescelto e le sue motivazioni. La prova orale prevede inoltre la verifica della conoscenza di una lingua straniera da scegliere tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.