Art. 2.
    1.  Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti anche
di   carattere   temporale   previsti   dall'ordinanza   ministeriale
n. 153/1999,  i  candidati che versino nelle situazioni di servizio o
di  ammissibilita' di cui al precedente articolo, compresi coloro che
non  hanno  gia'  presentato  domanda ai sensi della stessa ordinanza
ministeriale,  possono  presentare  domanda  di  partecipazione  alla
sessione   riservata   di   esami   di   idoneita'   o   abilitazione
all'insegnamento  per  la  frequenza  di  un  solo corso, in una sola
provincia,  entro  trenta  giorni  dalla pubblicazione della presente
ordinanza  nella  Gazzetta  Ufficiale,  utilizzando  uno  dei  moduli
allegati.
    2.  Non e' consentita la partecipazione ai corsi al personale che
non  ha  superato  gli  esami  finali dei corsi indetti con ordinanza
ministeriale  n.  153/1999  per  lo stesso posto di ruolo o classe di
concorso.