Art. 2. 1. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti anche di carattere temporale previsti dall'ordinanza ministeriale n. 153/1999, i candidati che versino nelle situazioni di servizio o di ammissibilita' di cui al precedente articolo, compresi coloro che non hanno gia' presentato domanda ai sensi della stessa ordinanza ministeriale, possono presentare domanda di partecipazione alla sessione riservata di esami di idoneita' o abilitazione all'insegnamento per la frequenza di un solo corso, in una sola provincia, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando uno dei moduli allegati. 2. Non e' consentita la partecipazione ai corsi al personale che non ha superato gli esami finali dei corsi indetti con ordinanza ministeriale n. 153/1999 per lo stesso posto di ruolo o classe di concorso.