Art. 3. 1. Per quanto riguarda la documentazione da allegare o la dichiarazione sostitutiva restano valide le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 153/1999. 2. Gli aspiranti che hanno gia' presentato domanda di partecipazione ai corsi non essendo in possesso dei requisiti previsti dall'ordinanza ministeriale n. 153/1999, ma avendone titolo alla luce delle disposizioni contenute nella presente ordinanza ministeriale devono, considerata la nullita' delle precedenti istanze, presentare nuova domanda di partecipazione entro il termine sopra indicato, pena l'ulteriore esclusione dalla procedura. 3. Resta valida la documentazione eventualmente allegata o la dichiarazione sostitutiva effettuata con la precedente istanza, cui il candidato dovra' tuttavia fare esplicito riferimento nella nuova istanza.