Art. 3.
    1.  Per  quanto  riguarda  la  documentazione  da  allegare  o la
dichiarazione  sostitutiva  restano  valide le disposizioni contenute
nell'ordinanza ministeriale n. 153/1999.
    2.   Gli   aspiranti   che   hanno  gia'  presentato  domanda  di
partecipazione  ai  corsi  non  essendo  in  possesso  dei  requisiti
previsti  dall'ordinanza ministeriale n. 153/1999, ma avendone titolo
alla  luce  delle  disposizioni  contenute  nella  presente ordinanza
ministeriale   devono,   considerata  la  nullita'  delle  precedenti
istanze,  presentare nuova domanda di partecipazione entro il termine
sopra indicato, pena l'ulteriore esclusione dalla procedura.
    3.  Resta  valida  la  documentazione eventualmente allegata o la
dichiarazione  sostitutiva  effettuata con la precedente istanza, cui
il  candidato  dovra' tuttavia fare esplicito riferimento nella nuova
istanza.