Art. 5. 1. Restano valide nei confronti dei partecipanti che hanno gia' conseguito l'idoneita' o l'abilitazione le stesse riduzioni di frequenza previste dall'art. 7, comma 12 dell'ordinanza ministeriale n. 153/1999. 2. I corsi avranno inizio nel mese di marzo e, comunque a conclusione dei corsi attivati ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 153/1999 e termineranno entro il 31 maggio 2000 (*). 3. I Provveditori agli studi utilizzeranno, ove possibile, le stesse strutture organizzative e gli stessi docenti e coordinatori impegnati negli analoghi corsi attivati ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 153/1999 al fine di garantire, sia in sede di percorso formativo, che di valutazione finale, un'omogeneita' di trattamento tra le varie categorie di personale partecipante ai corsi. 4. Per il personale in servizio o residente all'estero, che sara' inserito nei corsi da attivare ai sensi della presente ordinanza ministeriale, dovra' essere garantito, in adempimento alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 6, dell'ordinanza ministeriale n. 153/1999, un percorso formativo abbreviato che preveda, nell'ambito dello stesso programma assegnato agli altri partecipanti al corso, un ampio ricorso all'autoformazione, che riguardera' almeno i 3/4 delle ore complessivamente previste per i corsisti. Al termine di tale periodo di autoformazione, la cui effettiva durata e i cui contenuti saranno stabiliti dal coordinatore e dai docenti del corso, dovra' essere prevista, possibilmente assieme agli altri corsisti, una verifica della preparazione raggiunta. Il restante periodo sara' organizzato in modo tale da prevedere una frequenza intensiva alle lezioni e la successiva partecipazione agli esami finali, contenendo l'impegno degli interessati nell'arco di una settimana. 5. Le disposizioni contenute nel precedente comma si applicano anche al personale che, pur ammesso ai corsi indetti ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 153/1999, non ha potuto frequentare per i motivi previsti dall'art. 3, comma 6, dell'ordinanza ministeriale medesima.