Art. 5.
    1.  Restano  valide nei confronti dei partecipanti che hanno gia'
conseguito  l'idoneita'  o  l'abilitazione  le  stesse  riduzioni  di
frequenza  previste dall'art. 7, comma 12 dell'ordinanza ministeriale
n. 153/1999.
    2.  I  corsi  avranno  inizio  nel  mese  di marzo  e, comunque a
conclusione  dei  corsi attivati ai sensi dell'ordinanza ministeriale
n. 153/1999 e termineranno entro il 31 maggio 2000 (*).
    3.  I  Provveditori  agli  studi utilizzeranno, ove possibile, le
stesse  strutture  organizzative  e gli stessi docenti e coordinatori
impegnati  negli  analoghi  corsi  attivati  ai  sensi dell'ordinanza
ministeriale  n. 153/1999  al  fine  di  garantire,  sia  in  sede di
percorso  formativo,  che  di  valutazione  finale, un'omogeneita' di
trattamento  tra  le  varie  categorie  di  personale partecipante ai
corsi.
    4. Per il personale in servizio o residente all'estero, che sara'
inserito  nei  corsi  da  attivare  ai sensi della presente ordinanza
ministeriale,   dovra'   essere   garantito,   in   adempimento  alle
disposizioni   contenute   nell'art. 3,   comma   6,   dell'ordinanza
ministeriale   n. 153/1999,  un  percorso  formativo  abbreviato  che
preveda,  nell'ambito  dello  stesso  programma  assegnato agli altri
partecipanti  al  corso,  un  ampio  ricorso  all'autoformazione, che
riguardera'  almeno  i  3/4 delle ore complessivamente previste per i
corsisti.
    Al  termine  di  tale periodo di autoformazione, la cui effettiva
durata  e  i  cui  contenuti saranno stabiliti dal coordinatore e dai
docenti del corso, dovra' essere prevista, possibilmente assieme agli
altri corsisti, una verifica della preparazione raggiunta.
    Il  restante  periodo sara' organizzato in modo tale da prevedere
una  frequenza  intensiva alle lezioni e la successiva partecipazione
agli  esami  finali, contenendo l'impegno degli interessati nell'arco
di una settimana.
    5.  Le  disposizioni  contenute nel precedente comma si applicano
anche  al  personale  che,  pur  ammesso  ai  corsi  indetti ai sensi
dell'ordinanza  ministeriale  n.  153/1999, non ha potuto frequentare
per   i   motivi   previsti   dall'art. 3,  comma  6,  dell'ordinanza
ministeriale medesima.