Art. 2. Requisiti di ammissione 1. La partecipazione alle procedure di cui al precedente articolo e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati. 2. Non possono partecipare alla procedura di valutazione comparativa: 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; 2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 4) i professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale e' indetta la procedura; 5) coloro che abbiano gia' presentato nell'arco di un anno, decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta, cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative, compresa la presente, presso questa o altre sedi universitarie. 3. I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 4. I candidati sono ammessi con riserva e l'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dalla procedura. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.