Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    1. La partecipazione alle procedure di cui al precedente articolo
e'  libera,  senza  limitazioni  in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduti dai candidati.
    2.   Non   possono  partecipare  alla  procedura  di  valutazione
comparativa:
      1)  coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
      2)  coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento;
      3)  coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale,   ai  sensi  dell'art. 127,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      4) i professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia
inquadrati  nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al
posto per il quale e' indetta la procedura;
      5)  coloro  che  abbiano  gia' presentato nell'arco di un anno,
decorrente  dalla  data  di scadenza del termine per la presentazione
delle  domande  di  ammissione  alla  prima  valutazione  comparativa
prescelta,   cinque   domande   di   partecipazione   a   valutazioni
comparative,  compresa  la  presente,  presso  questa  o  altre  sedi
universitarie.
    3. I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
    4.  I candidati sono ammessi con riserva e l'amministrazione puo'
disporre   in   ogni  momento,  con  decreto  motivato  del  rettore,
l'esclusione  dalla  procedura.  Tale provvedimento verra' comunicato
all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.