Art. 3.

              Modalita' di presentazione della domanda

    1. La domanda di ammissione alla procedura, deve essere prodotta,
a  pena  di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta,
che   inizia   a   decorrere   dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - della Repubblica italiana.
    2.  Qualora  il  termine  di  scadenza  indicato  cada  in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
    3.  La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile,   sottoscritta   ed   indirizzata  al:  Magnifico  rettore
dell'Universita' degli studi del Molise - Area gestione delle risorse
umane e formazione - Via F. De Sanctis - 86100 Campobasso.
    Deve  essere  redatta  in carta semplice sull'apposito modello di
cui  all'allegato  "A",  che  fa parte integrante del presente bando,
disponibile anche all'indirizzo telematico: http://www.unimol.it
    4.  La domanda puo' essere inviata anche a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato.
    A  tal  fine  fara'  fede  il  timbro a data dell'ufficio postale
accettante.
    5.  Il  candidato  deve  formulare  la  domanda di partecipazione
utilizzando  il  modulo  "A"  allegato al presente bando, attenendosi
scrupolosamente e con chiarezza e precisione alle indicazioni in esso
contenute.   A   tal  fine  si  precisa  che  non  saranno  prese  in
considerazione  le  domande  non  sottoscritte, quelle prive dei dati
anagrafici  e  quelle  che,  per  qualsiasi  causa,  dovessero essere
prodotte a questa Universita' oltre il termine di trenta giorni sopra
indicato.  Ogni  eventuale  variazione  del  recapito  indicato nella
domanda deve essere tempestivamente comunicata.
    6.  Ai sensi del comma 2, dell'art. 5, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 403/1998, i cittadini extracomunitari residenti
in   Italia,   possono   utilizzare   le   dichiarazioni  sostitutive
limitatamente  ai  casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita'  personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
    7. I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le
disposizioni  del  regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 e
quelli  residenti,  limitatamente  alle  ipotesi  in  cui non possono
utilizzare  le  dichiarazioni  sostitutive  di  cui ai articoli 2 e 4
della  legge  4 gennaio  1968,  n. 15,  devono  produrre  i titoli in
originale ovvero in copia autenticata.
    8.  I  certificati  rilasciati  dalle  competenti autorita' dello
Stato  di  cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni  vigenti  nello stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
    9.  Il  candidato  dovra'  indicare  nella  domanda, per la prova
orale,  una  o  due  lingue  straniere,  di  cui obbligatoria, quella
indicata per ciascuna facolta', all'art. 1 del presente bando.
    10.  Le  dichiarazioni formulate dai candidati nella domanda sono
da ritenersi rilasciate ai sensi della legge n. 15/1968 e del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 403/1998, in quanto aventi titolo
all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dalle norme citate.
    11. I candidati devono allegare alla domanda:
      a) fotocopia di un documento d'identita';
      b) fotocopia del codice fiscale;
      c) curriculum  della  propria attivita' scientifica e didattica
(in duplice copia e debitamente sottoscritto);
      d) titoli   e   pubblicazioni  ritenuti  utili  ai  fini  della
procedura;
      e) elenco  dei titoli e delle pubblicazioni (in duplice copia e
debitamente sottoscritto).
    12.  Le pubblicazioni possono essere allegate alla domanda ovvero
trasmesse  disgiuntamente, con le modalita' di cui al successivo art.
4.
    13.  I  titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti
in carta semplice e possono essere in originale, in copia autenticata
ovvero   in   copia   dichiarata   conforme   all'originale  mediante
dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'   ai  sensi
dell'art. 2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403 (modulo allegato "B"). Il candidato dovra' utilizzare un
modulo  per  ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di
cui  si  intende dichiarare la conformita' all'originale, allegandolo
al  titolo  stesso.  Potra',  in  alternativa, produrre dichiarazione
cumulativa   di  conformita'  all'originale  dei  titoli  presentati,
comprese  le  pubblicazioni.  In  tal  caso  la  dichiarazione dovra'
contenere precise indicazioni atte ad identificare i titoli stessi.
    La  sottoscrizione  della  dichiarazione puo' avvenire davanti al
responsabile  del  procedimento; nel caso in cui cio' non avvenga, la
dichiarazione  deve  essere  presentata  o  inviata  unitamente  alla
fotocopia  di  un  valido  documento  di  riconoscimento. Agli atti e
documenti  redatti  in  lingua  straniera  deve  essere  allegata una
traduzione,   in  lingua  italiana,  certificata  conforme  al  testo
straniero,  redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica o
consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
    14.  I  candidati  possono  altresi'  dimostrare  il possesso dei
titoli    (escluse   le   pubblicazioni)   mediante   la   forma   di
semplificazione  delle certificazioni amministrative consentite dalla
legge  n. 15/1968  e  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica
n. 403/1998 (modulo allegato "B").
    15.  L'amministrazione  si  riserva  la  facolta' di procedere ad
idonei  controlli  sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Qualora  dal  controllo  sopra indicato emerga la non veridicita' del
contenuto  delle  dichiarazioni,  il  dichiarante decade dai benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione   non   veritiera,   fermo   restando  quanto  previsto
dall'art. 26 della legge n. 15/1968.
    16.  Non  e'  consentito  il riferimento a titoli o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni,  o  a  titoli
allegati ad altra domanda di partecipazione al altro concorso.
    17.  L'amministrazione  non  assume  responsabilita'  in  caso di
irreperibilita'   del   destinatario   e   per   la   dispersione  di
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo  indicato  nella  domanda,  ne'  per  gli
eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.