Art. 3. Modalita' di presentazione della domanda 1. La domanda di ammissione alla procedura, deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta, che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - della Repubblica italiana. 2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile. 3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta ed indirizzata al: Magnifico rettore dell'Universita' degli studi del Molise - Area gestione delle risorse umane e formazione - Via F. De Sanctis - 86100 Campobasso. Deve essere redatta in carta semplice sull'apposito modello di cui all'allegato "A", che fa parte integrante del presente bando, disponibile anche all'indirizzo telematico: http://www.unimol.it 4. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 5. Il candidato deve formulare la domanda di partecipazione utilizzando il modulo "A" allegato al presente bando, attenendosi scrupolosamente e con chiarezza e precisione alle indicazioni in esso contenute. A tal fine si precisa che non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre il termine di trenta giorni sopra indicato. Ogni eventuale variazione del recapito indicato nella domanda deve essere tempestivamente comunicata. 6. Ai sensi del comma 2, dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, i cittadini extracomunitari residenti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. 7. I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 e quelli residenti, limitatamente alle ipotesi in cui non possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, devono produrre i titoli in originale ovvero in copia autenticata. 8. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. 9. Il candidato dovra' indicare nella domanda, per la prova orale, una o due lingue straniere, di cui obbligatoria, quella indicata per ciascuna facolta', all'art. 1 del presente bando. 10. Le dichiarazioni formulate dai candidati nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi della legge n. 15/1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, in quanto aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalle norme citate. 11. I candidati devono allegare alla domanda: a) fotocopia di un documento d'identita'; b) fotocopia del codice fiscale; c) curriculum della propria attivita' scientifica e didattica (in duplice copia e debitamente sottoscritto); d) titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della procedura; e) elenco dei titoli e delle pubblicazioni (in duplice copia e debitamente sottoscritto). 12. Le pubblicazioni possono essere allegate alla domanda ovvero trasmesse disgiuntamente, con le modalita' di cui al successivo art. 4. 13. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (modulo allegato "B"). Il candidato dovra' utilizzare un modulo per ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di cui si intende dichiarare la conformita' all'originale, allegandolo al titolo stesso. Potra', in alternativa, produrre dichiarazione cumulativa di conformita' all'originale dei titoli presentati, comprese le pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione dovra' contenere precise indicazioni atte ad identificare i titoli stessi. La sottoscrizione della dichiarazione puo' avvenire davanti al responsabile del procedimento; nel caso in cui cio' non avvenga, la dichiarazione deve essere presentata o inviata unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. 14. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 (modulo allegato "B"). 15. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 15/1968. 16. Non e' consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione al altro concorso. 17. L'amministrazione non assume responsabilita' in caso di irreperibilita' del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.