Art. 7. Presentazione dei documenti 1. I candidati risultati vincitore della procedura ne riceveranno comunicazione, saranno nominati con decreto del rettore ed inviati a produrre la documentazione necessaria. 2. Nel termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i vincitori, se cittadini italiani o di altro stato della Comunita' europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, devono far pervenire la seguente documentazione: certificato medico in bollo rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso; dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti: a) data e luogo di nascita; b) cittadinanza; c) godimento dei diritti politici; d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari (solo se cittadini italiani); e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego; f) il numero del codice fiscale; g) la composizione del nucleo familiare; h) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311. La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione dei possesso del requisito alla data di scadenza del bando. Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) e deve, invece, dichiarare in forma sostitutiva che trovasi in attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta alla data della dichiarazione stessa. Il cittadino extracomunitario idoneo deve presentare nel termine di trenta giorni sopracitato, pena la decadenza del diritto alla nomina, i seguenti documenti: 1) certificato di nascita; 2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui il candidato straniero e' cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti a suo carico; 3) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza, o equipollente, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica; 4) certificato attestante la cittadinanza; 5) certificato attestante il godimento dei diritti politici. I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso. Il certificato relativo al punto 5) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica Italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legislazione. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello stato di cui l'idoneo e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, i cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.