Art. 7.

                     Presentazione dei documenti

    1. I candidati risultati vincitore della procedura ne riceveranno
comunicazione,  saranno nominati con decreto del rettore ed inviati a
produrre la documentazione necessaria.
    2.  Nel termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a  quello  in  cui hanno ricevuto l'invito, i vincitori, se cittadini
italiani  o di altro stato della Comunita' europea, pena la decadenza
dal   diritto   alla   nomina,   devono  far  pervenire  la  seguente
documentazione:
      certificato  medico  in bollo rilasciato da un medico militare,
provinciale  o  ufficiale  sanitario  del  comune di residenza da cui
risulti  che  il  candidato  e' fisicamente idoneo all'impiego per il
quale  concorre  ed  e'  esente  da imperfezioni che possono comunque
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento  sierologico  ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956,  n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che  il  candidato  e'  esente  da  malattie  che  possono mettere in
pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve essere di data non
anteriore  a  sei  mesi dalla data della comunicazione dell'esito del
concorso;
      dichiarazione  resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
e  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20 ottobre 1998,
n. 403, dalla quale risulti:
        a) data e luogo di nascita;
        b) cittadinanza;
        c) godimento dei diritti politici;
        d) la  posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari (solo se cittadini italiani);
        e) l'inesistenza   di   condanne   penali   che   impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
        f) il numero del codice fiscale;
        g) la composizione del nucleo familiare;
        h) gli  impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle
province,  dei  comuni  o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo,  l'opzione  per  il  nuovo  impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
    La   dichiarazione   relativa   al   punto   c)   deve  riportare
l'indicazione  dei  possesso  del requisito alla data di scadenza del
bando.
    Il  vincitore  che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione
dello  Stato  e'  dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle
lettere  b),  c),  d)  ed  e)  e  deve,  invece,  dichiarare in forma
sostitutiva  che  trovasi  in attivita' di servizio con l'indicazione
della retribuzione goduta alla data della dichiarazione stessa.
    Il  cittadino extracomunitario idoneo deve presentare nel termine
di  trenta  giorni  sopracitato,  pena  la decadenza del diritto alla
nomina, i seguenti documenti:
       1) certificato di nascita;
        2)  certificato  equipollente  al  certificato  generale  del
casellario  giudiziale  rilasciato  dalla  competente autorita' dello
Stato  di  cui  il  candidato  straniero  e'  cittadino. Il candidato
straniero,  se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve
autocertificare  anche  la  mancanza  di condanne penali e di carichi
pendenti a suo carico;
      3)   certificato  medico  rilasciato  da  un  medico  militare,
provinciale   o  ufficiale  sanitario  del  comune  di  residenza,  o
equipollente,  dal  quale  risulti  che  il  candidato e' fisicamente
idoneo  all'impiego  per il quale concorre ed e' esente da difetti ed
imperfezioni   che  possono  comunque  influire  sul  rendimento  del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi  dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato
deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica;
       4) certificato attestante la cittadinanza;
       5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
    I  documenti  di  cui  ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di
data  non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito
del concorso.
    Il  certificato relativo al punto 5) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
    I  certificati  rilasciati dai competenti uffici della Repubblica
Italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello stato
di   cui   l'idoneo   e'   cittadino  debbono  essere  conformi  alle
disposizioni  vigenti  nello stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati  dalle  competenti autorita' consolari italiane. Ai sensi
dell'art. 5,  comma  2,  del  decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998,  i cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo
le   disposizioni   del   regolamento  anagrafico  della  popolazione
residente  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
30 maggio   1989,   n. 223,   possono   utilizzare  le  dichiarazioni
sostitutive  di  cui  agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15,  limitatamente  ai  casi in cui si tratti di comprovare stati,
fatti  e  qualita'  personali certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici o privati italiani.