Art. 9.

                  Restituzione della documentazione

    1. I candidati potranno richiedere, entro sei mesi dalla data del
decreto   di   accertamento   della   regolarita'   degli   atti,  la
restituzione,   con   spese   a  loro  carico,  della  documentazione
presentata  a  questa Universita'. Tale restituzione sara' effettuata
salvo  eventuale  contenzioso  in atto. Trascorso tale termine questa
Universita'  disporra'  del  materiale  secondo  le proprie esigenze,
senza alcuna responsabilita'.
    2.  Le  pubblicazioni  inviate dai candidati a ciascun componente
delle Commissioni giudicatrici non verranno restituite.