Art. 9. Restituzione della documentazione 1. I candidati potranno richiedere, entro sei mesi dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata a questa Universita'. Tale restituzione sara' effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine questa Universita' disporra' del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilita'. 2. Le pubblicazioni inviate dai candidati a ciascun componente delle Commissioni giudicatrici non verranno restituite.