Art. 10.

                Conferimento degli assegni di ricerca

    Il vincitore del presente concorso instaura un rapporto di lavoro
autonomo   di  diritto  privato.  Tale  rapporto  non  rientra  nella
configurazione  istituzionale della docenza universitaria e del ruolo
dei ricercatori universitari e quindi non puo' avere effetto utile ai
fini  dell'assunzione  nei  ruoli  del  personale delle universita' e
istituti universitari italiani.
    Il  vincitore sara' invitato ad autocertificare i seguenti stati,
fatti e qualita' personali:
      1) l'atto di nascita;
      2)  il godimento dei diritti politici; i cittadini di uno degli
Stati  membri dell'Unione europea devono autocertificare il godimento
dei  diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza;
      3)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  o il titolo di
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
      4)  di non aver riportato condanne penali; in caso contrario il
vincitore  dovra'  autocertificare  le condanne riportate, la data di
sentenza  dell'autorita'  giudiziaria  che  l'ha emessa, (anche se e'
stata  concessa  amnistia,  perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione  ecc.  e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I
procedimenti  penali  devono  essere indicati qualsiasi sia la natura
degli stessi).
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
autocertificare  altresi' di non aver riportato condanne penali nello
Stato in cui sono cittadini ed in quello italiano;
      5)  il  possesso  ed il numero di codice fiscale, della partita
IVA   e   di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio  dell'anagrafe
tributaria inerente allo stesso;
      6) la propria posizione relativa all'adempimento degli obblighi
militari;
      7)  di  non  godere  di  borse  di  studio  a  qualsiasi titolo
conferite  e di non essere dipendenti di ruolo degli Enti indicati al
primo comma dell'art. 4 del presente bando.
    Il  vincitore  del  presente  concorso  sara'  inoltre invitato a
produrre  certificato  medico  rilasciato  da  una  A.S.L., ovvero da
ufficiale sanitario o da un medico militare, dal quale risulti che il
soggetto e' fisicamente idoneo all'attivita' di collaborazione per la
quale  ha  concorso.  Qualora  il  vincitore  sia  affetto da qualche
imperfezione,  il  certificato  deve  farne  menzione  e  indicare se
l'imperfezione   stessa   menomi   l'attitudine  alla  collaborazione
suddetta. Tale certificazione deve essere in data non anteriore a sei
mesi  rispetto  alla  data  di  effettivo  inizio  dell'attivita'  di
collaborazione.
    Gli   stati,  fatti  e  qualita'  personali  autocertificati  dal
vincitore  della  presente procedura concorsuale saranno soggetti, da
parte  dell'Universita'  degli  studi  "G.  D'Annunzio"  di Chieti, a
idonei controlli, circa la veridicita' degli stessi.
    I  dati  personali  trasmessi  dai  candidati  con  le domande di
partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 10
e   12   della   legge  31 dicembre  1996  n. 675,  saranno  trattati
esclusivamente  per le finalita' di gestione della presente procedura
e  degli  eventuali  procedimenti  di  attribuzione  dell'assegno  in
questione.
    Con il vincitore del presente concorso verra' stipulato contratto
di lavoro autonomo che sara' sottoscritto dal vincitore e dal Rettore
dell'Universita' di Chieti.
    Il  vincitore del presente concorso sara' tenuto a rispettare gli
adempimenti  previsti  dal  regolamento di Ateneo per il conferimento
dell'assegno  per  la  collaborazione  ad  attivita' di ricerca ed in
particolare  quanto  espressamente  previsto  dagli articoli 4, 6 e 7
dello stesso.
    Copia  del  regolamento  sara'  consegnata al titolare di assegno
all'atto della stipula del contratto.
    Decade dal diritto all'assegno per la collaborazione ad attivita'
di   ricerca   il   vincitore   che,   entro   il   termine   fissato
dall'amministrazione,   non  dichiari  di  accettarlo  o  non  assuma
servizio nel termine stabilito.
    Possono  essere  giustificati  soltanto  i ritardi dovuti a gravi
motivi,  di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
Eventuali differimenti dalla data d'inizio o interruzione del periodo
di  godimento  dell'assegno  verranno  consentiti  al  vincitore  che
dimostri  di  dover  soddisfare obblighi militari o di trovarsi nelle
condizioni previste per le lavoratrici madri (legge 30 dicembre 1971,
n. 1204).
    Il  vincitore  che,  alla  data  di  ricezione  della  lettera di
conferimento  dell'assegno si trova in servizio militare e' tenuto ad
esibire  all'amministrazione  un certificato dell'autorita' militare,
nel  quale  dovra'  essere  anche indicata la data presumibile in cui
avra'  termine  il  servizio  stesso. Il titolare dell'assegno dovra'
comunque  iniziare  l'attivita'  di ricerca dal primo giorno del mese
successivo a quello di congedo.
    Nei  confronti  del  titolare  di assegno che, dopo aver iniziato
l'attivita'  di  ricerca  non  la prosegua senza giustificato motivo,
regolarmente  ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno,
o  che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, e' avviata
la procedura prescritta per dichiarare la risoluzione del rapporto.
    Al   termine   del  contratto,  il  titolare  di  assegno  dovra'
presentare una relazione sull'attivita' svolta inviata al Rettore.
    Per   quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando,
valgono,  sempre  che  applicabili,  le  disposizioni  previste dalla
normativa  citata  nel preambolo della presente procedura concorsuale
nonche', in quanto applicabili, le norme del codice civile.
      Chieti, 15 marzo 2000
                                           Il rettore: Cuccurullo