Art. 2.
    Il  suddetto assegno e' rinnovabile, ai sensi e nei limiti di cui
al  comma  sesto dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a
condizione che, entro il termine di mesi tre dalla scadenza, il Tutor
ed  il  Consiglio  del  Centro  di cui al precedente art. 1 esprimano
parere favorevole sull'attivita' svolta dal conferitario dell'assegno
ed il Centro medesimo assicuri la relativa copertura finanziaria.