Art. 9. Formazione della graduatoria di merito La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. La votazione complessiva sara' data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e dal voto conseguito nel colloquio. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del regolamento disciplinante il conferimento degli assegni di ricerca nonche' dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o piu' candidati abbiano ottenuto, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e della prova d'esame, pari punteggio, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta'. L'assegno di ricerca, cosi' come detenninato all'art. 1 del presente bando di concorso, sara' conferito a colui che occupera' il primo posto della graduatoria di merito. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto del Rettore di questo Ateneo ed e' immediatamente efficace. La graduatoria di merito verra' utilizzata in caso di rinuncia dell'assegnatario o di risoluzione per mancata accettazione dell'assegno; l'assegno, in tal caso, verra' conferito al candidato secondo l'ordine della graduatoria. Al fine di garantire un'immediata ed idonea pubblicita' della suddetta graduatoria, la stessa verra' affissa per un periodo non inferiore a trenta giorni, all'albo ufficiale dell'Universita' di Chieti, via dei Vestini Chieti Scalo. Non si da' luogo a dichiarazione di idoneita' alla presente procedura concorsuale.