Art. 9.

               Formazione della graduatoria di merito

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati sara' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato.
    La   votazione  complessiva  sara'  data  dalla  somma  del  voto
conseguito  nella  valutazione  dei  titoli e dal voto conseguito nel
colloquio.
    Ai   sensi   di  quanto  previsto  dall'art. 14  del  regolamento
disciplinante  il  conferimento  degli  assegni  di  ricerca  nonche'
dall'art. 2,  comma  9,  della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o
piu'  candidati  abbiano  ottenuto, a conclusione delle operazioni di
valutazione  dei  titoli e della prova d'esame, pari punteggio, sara'
preferito il candidato piu' giovane di eta'.
    L'assegno  di  ricerca,  cosi'  come  detenninato  all'art. 1 del
presente  bando di concorso, sara' conferito a colui che occupera' il
primo posto della graduatoria di merito.
    La  graduatoria di merito sara' approvata con decreto del Rettore
di questo Ateneo ed e' immediatamente efficace.
    La  graduatoria  di  merito verra' utilizzata in caso di rinuncia
dell'assegnatario   o   di   risoluzione   per  mancata  accettazione
dell'assegno;  l'assegno,  in tal caso, verra' conferito al candidato
secondo l'ordine della graduatoria.
    Al  fine  di  garantire  un'immediata ed idonea pubblicita' della
suddetta  graduatoria,  la  stessa  verra' affissa per un periodo non
inferiore  a  trenta  giorni,  all'albo ufficiale dell'Universita' di
Chieti, via dei Vestini Chieti Scalo.
    Non  si  da'  luogo  a  dichiarazione  di idoneita' alla presente
procedura concorsuale.