Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio: laurea in giurisprudenza e lauree equipollenti; b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro della Comunita' economica europea; c) godimento dei diritti politici; d) idoneita' fisica all'impiego; e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare. Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti: di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza; di essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. E' ammesso, inoltre, a partecipare al concorso il personale in servizio a tempo indeterminato presso le Universita' e gli Istituti di Istruzione universitaria che, sprovvisto del titolo di studio richiesto (diploma di laurea), ma comunque, in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado, abbia prestato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore della stessa area funzionale. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Ai sensi dell'art. 3, 3o comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione puo' essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Direttore amministrativo.