Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a) titolo   di   studio:  laurea  in  giurisprudenza  e  lauree
equipollenti;
      b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
Stato membro della Comunita' economica europea;
      c) godimento dei diritti politici;
      d) idoneita' fisica all'impiego;
      e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
    Non  possono  prendere parte al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato   attivo  e  coloro  che  siano  stati  destituiti  o
dispensati  dall'impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero
siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale.
    Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  7 febbraio  1994,  n. 174,  i  cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
      di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  dello  Stato  di
appartenenza o di provenienza;
      di   essere   in  possesso,  ad  eccezione  della  cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
      di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    E'  ammesso,  inoltre,  a partecipare al concorso il personale in
servizio  a  tempo indeterminato presso le Universita' e gli Istituti
di  Istruzione  universitaria  che,  sprovvisto  del titolo di studio
richiesto  (diploma  di laurea), ma comunque, in possesso del diploma
di  istruzione  superiore  di  secondo  grado,  abbia prestato almeno
cinque  anni  di  effettivo  servizio  nella qualifica immediatamente
inferiore della stessa area funzionale.
    I  requisiti  prescritti  debbono  essere  posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione.
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    Ai  sensi dell'art. 3, 3o comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'art. 3, comma
2,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693,  l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti di
ammissione  puo'  essere  disposta  in ogni momento con provvedimento
motivato del Direttore amministrativo.