Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    La   commissione  giudicatrice  sara'  costituita  ai  sensi  del
regolamento  per  le  assunzioni  a  tempo indeterminato di personale
tecnico  ed  amministrativo  dell'Universita' degli studi di Salerno,
emanato con decreto rettorale 18 giugno 1999, n. 3431.
    Alla  commissione  potranno essere aggregati altri componenti per
l'espletamento delle prove di lingua straniera e di informatica.

                               Art. 6


                            Prove d'esame

    Le  prove  d'esame consistono in due prove scritte e in una prova
orale.
    Il programma d'esame e' cosi' articolato:
      prima  prova  scritta:  tema di archivista, teorica (generale o
speciale riferito agli archivi universitari italiani)
      seconda   prova   scritta:  (a  contenuto  teorico-pratico)  su
schedatura   analitica   di  pezzi  archivistici  elenco  di  scarto,
redazione di un inventario.
      Prova  orale:  colloquio  sulle  materie  oggetto  delle  prove
scritte,  nonche'  su diritto costituzionale, diritto amministrativo,
sulla  legislazione  archivistica  dello Stato, cenni di storia delle
universita'  italiane  e  in particolare dell'Universita' di Salerno,
sulla legislazione universitaria.
    Il  candidato  dovra', inoltre, dimostrare di saper utilizzare le
apparecchiature  e  le applicazioni informatiche piu' diffuse (Office
Automation) e di conoscere la lingua inglese.
    I  candidati,  durante  l'espletamento  delle  prove scritte, non
possono  consultare  appunti,  manoscritti,  libri o pubblicazioni di
qualunque  specie,  ma solo dizionari e testi di legge non commentati
solo se autorizzati dalla commissione esaminatrice.
    Il  diario  delle  prove  scritte  sara'  notificato ai candidati
almeno  quindici  giorni  prima  dell'inizio  delle  prove  medesime,
secondo  quanto  espressamente previsto dall'art. 6, primo comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,
sostituito dall'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
    Conseguono  l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato  in  ciascuna  prova scritta una votazione non inferiore ai
21/30 o equivalente.
    Ai  candidati  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale sara' data
comunicazione  almeno  venti  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'espletamento  della  prova,  secondo  quanto  previsto dall'art. 6,
terzo  comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
    La  predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto
riportato dal candidato in ciascuna delle due prove scritte.
    Il  colloquio,  che  si  svolgera'  nel  rispetto delle modalita'
previste  dall'art. 6,  quarto  e quinto comma, del succitato decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 487/1994, si intende superato se
il   candidato  ottiene  una  votazione  non  inferiore  ai  21/30  o
equivalente.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento, in corso di validita':
      a) fotografia  recente  applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
      b) tessera  di  riconoscimento  personale,  se  il candidato e'
pubblico dipendente;
      c) tessera   postale  o  porto  d'armi  o  passaporto  o  carta
d'identita' o patente.