Art. 11. Nomina e periodo di prova I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina ad agente dei servizi ausiliari in prova (quarta qualifica) con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalle norme in vigore. Ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L. del comparto Universita', il dipendente assunto come sopra sara' soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del periodo di prova che non potra' essere ne' rinnovato, ne' prorogato alla scadenza, si terra' conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso il suddetto periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intendera' confermato in servizio e gli verra' riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento nei primi tre anni di servizio.