Art. 11.

                      Nomina e periodo di prova

    I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i
requisiti  prescritti,  conseguiranno la nomina ad agente dei servizi
ausiliari  in  prova  (quarta  qualifica)  con diritto al trattamento
economico iniziale previsto dalle norme in vigore.
    Ai  sensi  dell'art. 17 del C.C.N.L. del comparto Universita', il
dipendente  assunto  come sopra sara' soggetto ad un periodo di prova
della durata di tre mesi. Ai fini del compimento del periodo di prova
che  non potra' essere ne' rinnovato, ne' prorogato alla scadenza, si
terra'  conto  del  solo servizio effettivamente prestato. Decorso il
suddetto  periodo  di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato
risolto da una delle parti, il dipendente si intendera' confermato in
servizio   e   gli   verra'   riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
    I  vincitori  del concorso non potranno ottenere il trasferimento
nei primi tre anni di servizio.