Art. 9.

                   Approvazione della graduatoria

    Espletate  le  prove  del  concorso,  la commissione giudicatrice
formulera'  la  graduatoria  di  merito, secondo l'ordine decrescente
della   votazione   complessiva,  costituita  dalla  somma  del  voto
riportato  nella  prova  pratica del punteggio attribuito ai titoli e
del voto ottenuto nella prova orale.
    Per  la  formazione della graduatoria finale saranno osservate, a
parita'  di  punteggio, le disposizioni sulle precedenze e preferenze
cosi' come previsti dall'art. 8 del presente bando.
    Con  provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati
gli  atti  concorsuali,  nonche'  la graduatoria di merito, e saranno
dichiarati  vincitori  i candidati utilmente collocati nella predetta
graduatoria.
    La  graduatoria  dei  vincitori  del  concorso  sara'  pubblicata
nell'albo  ufficiale  dell'Universita',  presso  la  ripartizione  II
risorse  umane  -  ufficio  personale tecnico e amministrativo - tezo
piano uffici del rettorato.
    Dal  giorno  successivo  a  quello  della pubblicazione nell'albo
dell'Universita' decorrono i termini per eventuali impugnative.
    La graduatoria resta efficace per un termine di ventiquattro mesi
dalla  data della predetta pubblicazione per l'eventuale copertura di
posti per i quali il concorso e' stato bandito e che, successivamente
entro tale data, dovessero rendersi disponibili.