Art. 9. Approvazione della graduatoria Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice formulera' la graduatoria di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma del voto riportato nella prova pratica del punteggio attribuito ai titoli e del voto ottenuto nella prova orale. Per la formazione della graduatoria finale saranno osservate, a parita' di punteggio, le disposizioni sulle precedenze e preferenze cosi' come previsti dall'art. 8 del presente bando. Con provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati gli atti concorsuali, nonche' la graduatoria di merito, e saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria. La graduatoria dei vincitori del concorso sara' pubblicata nell'albo ufficiale dell'Universita', presso la ripartizione II risorse umane - ufficio personale tecnico e amministrativo - tezo piano uffici del rettorato. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo dell'Universita' decorrono i termini per eventuali impugnative. La graduatoria resta efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della predetta pubblicazione per l'eventuale copertura di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che, successivamente entro tale data, dovessero rendersi disponibili.