Art. 10. Pubblicita' del presente bando Il presente bando sara' pubblicato nel seguente modo: trasmissione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, di copia alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (F.O.F.I.), a tutti gli ordini provinciali dei farmacisti della regione Veneto, alla consulta degli ordini dei farmacisti, alle aziende U.L.S.S. della regione Veneto e comunicazione al Ministero della sanita'; pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Veneto e, per estratto, entro i successivi dieci giorni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; trasmissione di copia agli assessorati alla sanita' di tutte le regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nonche' al comune la cui sede e' messa a concorso per l'affissione all'albo comunale.