Art. 10.

                   Pubblicita' del presente bando

    Il presente bando sara' pubblicato nel seguente modo:
      trasmissione,  ai  sensi  dell'art. 2, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, di copia
alla  Federazione  degli ordini dei farmacisti italiani (F.O.F.I.), a
tutti  gli  ordini  provinciali  dei farmacisti della regione Veneto,
alla  consulta  degli  ordini  dei  farmacisti, alle aziende U.L.S.S.
della regione Veneto e comunicazione al Ministero della sanita';
      pubblicazione  nel bollettino ufficiale della regione Veneto e,
per   estratto,  entro  i  successivi  dieci  giorni  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana;
      trasmissione di copia agli assessorati alla sanita' di tutte le
regioni  e  delle  province  autonome  di Trento e Bolzano nonche' al
comune  la  cui  sede  e'  messa a concorso per l'affissione all'albo
comunale.