Art. 9.

                          Scelta della sede

    La  graduatoria,  approvata e pubblicata nel Bollettino ufficiale
della  regione  Veneto,  sara'  notificata  al  concorrente risultato
vincitore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
    I   concorrenti  che  risultano  vincitori  saranno  interpellati
secondo  la  procedura  prevista  dall'art. 2  della legge 28 ottobre
1999, n. 389, e successive integrazioni.
    L'indicazione  della sede, come sopra effettuata dal concorrente,
non  potra'  essere  modificata  ai sensi dell'art. 9 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298.
    I  candidati  utilmente  collocati  in  graduatoria sono invitati
dalla competente struttura regionale a presentare entro trenta giorni
dalla  pubblicazione della graduatoria nel bollettino ufficiale della
regione  Veneto  i certificati ed i documenti eventualmente necessari
previsti  dal presente bando per dimostrare il possesso dei requisiti
prescritti.
    L'autorizzazione  all'esercizio  della  farmacia  e'  subordinata
all'adempimento  delle  disposizioni  di cui agli articoli 108, 110 e
112  del  T.U.LL.SS.,  approvato  con  regio  decreto 27 luglio 1934,
n. 1265  e  delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275.
    Per  tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando e
relativo   alle   norme   per   lo   svolgimento  del  concorso,  per
l'assegnazione  delle  sedi  e  per  l'autorizzazione all'apertura ed
esercizio  delle  farmacie  valgono come riportate le disposizioni al
riguardo  contenute  nel  T.U.LL.SS.  27 luglio  1934, n. 1265; nella
legge 2 aprile 1968, n. 475; nella legge 8 novembre 1991, n. 362; nel
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 30 marzo 1994,
n. 298;  nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
13 febbraio  1998,  n. 34;  nella  legge  regionale  3 1 maggio 1980,
n. 78,  e  per  quanto  applicabili  nei  regolamenti di cui al regio
decreto 30 settembre 1938, n. 1706 ed al decreto del Presidente della
Repubblica 21 agosto 1971 n. 1275.