Art. 11.

                  Restituzione della documentazione

    I  candidati possono richiedere, entro tre mesi dall'espletamento
della  procedura  di  valutazione  comparativa,  la restituzione, con
spese a loro carico, della documentazione presentata. La restituzione
sara'  effettuata  entro  due  mesi  dalla richiesta, salvo eventuale
contenzioso in atto.
    Trascorso  il  termine,  l'Universita'  non  e' piu' responsabile
della conservazione e restituzione della documentazione.