Art. 7. Lavori delle commissioni giudicatrici La prima convocazione della commissione giudicatrice e' effettuata dal membro designato dalla facolta' entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina. La commissione deve concludere i lavori entro sei mesi dalla medesima data. Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione almeno trenta giorni prima della scadenza del termine ordinario, il rettore dell'Universita' puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine dei lavori della commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione d'ufficio dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Nella prima seduta la commissione provvede a: 1) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante; 2) stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei candidati. Al termine della prima seduta il verbale contenente i criteri e le modalita' di valutazione dei candidati viene consegnato al responsabile del procedimento affinche' ne' curi la pubblicita' mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita' e sul sito web. Nelle sedute successive la commissione procedera' alla valutazione delle pubblicazioni, e dei titoli dei candidati. La commissione dovra' tenere in considerazione i seguenti criteri generali per procedere alla valutazione delle pubblicazioni, facendo anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale: a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) congruenza dell'attivita' scientifica del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il quale e' bandita la procedura; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; d) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico disciplinare; e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione. La commissione dovra' inoltre valutare specificatamente: a) l'attivita' didattica svolta; b) i servizi prestati nelle universita' e negli enti di ricerca italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; d) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di ricerca e di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale; e) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio, assegni o contratti di ricerca finalizzati a ricerche attinenti al settore scientifico-disciplinare. A seguito della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, ognuno dei commissari verbalizzera' il proprio giudizio individuale su ciascun candidato. Si procedera' quindi, limitatamente ai candidati che non rivestono la qualifica di professore associato, allo svolgimento di una prova didattica (nell'ambito di una disciplina del settore scientifico-disciplinare e indicata dal candidato) consistente in una lezione sul tema assegnato con 24 ore di anticipo. A tale fine, il candidato sceglie uno tra i tre temi proposti dalla commissione. La sede, il giorno e l'ora della prova didattica sono comunicati al candidato almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova. Alla prova il candidato si presentera' munito di carta di identita' o di altro valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione di un candidato alla prova didattica e' considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volonta' di rinunciare alla valutazione comparativa. Al termine delle prove, la commissione procedera' ad esprimere il giudizio collegiale complessivo sul curriculum scientifico e didattico di ciascun candidato e sulla eventuale prova didattica. Al termine dei lavori, ogni commissario esprime il proprio giudizio sui titoli, sui lavori scientifici e sulle prove di ciascun candidato, quindi la commissione esprime giudizio collegiale. Sulla base di tali giudizi, la commissione, previa deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi di non piu' di tre idonei per ciascun posto bandito, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 210/1998. A tal riguardo, i commissari, con voto palese, attribuiscono un giudizio positivo o negativo su ciascun candidato. Al termine, sono dichiarati idonei i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' priva di effetti, al fine della conclusione della procedura, la deliberazione che individua un numero di idonei superiore a quello previsto. In tal caso, la deliberazione deve essere ripetuta fino alla dichiarazione inequivocabile dei nominativi degli idonei previsti per quella procedura.