Art. 7.

                Lavori delle commissioni giudicatrici

    La   prima   convocazione   della   commissione  giudicatrice  e'
effettuata  dal  membro  designato dalla facolta' entro trenta giorni
dalla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina.
La commissione deve concludere i lavori entro sei mesi dalla medesima
data.
    Per  comprovati  ed  eccezionali  motivi segnalati dal Presidente
della  commissione  almeno  trenta  giorni  prima  della scadenza del
termine  ordinario,  il  rettore dell'Universita' puo' prorogare, per
una  sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine dei lavori
della  commissione. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro
il  termine fissato, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le
procedure  per  la  sostituzione  d'ufficio  dei componenti cui siano
imputabili  le  cause  del  ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo
termine per la conclusione dei lavori.
    Nella prima seduta la commissione provvede a:
      1) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
      2)  stabilire  i  criteri  e  le  modalita'  di valutazione dei
candidati.
    Al  termine  della prima seduta il verbale contenente i criteri e
le  modalita'  di  valutazione  dei  candidati  viene  consegnato  al
responsabile  del  procedimento  affinche'  ne'  curi  la pubblicita'
mediante  affissione  all'albo  ufficiale dell'Universita' e sul sito
web.
    Nelle   sedute   successive   la   commissione   procedera'  alla
valutazione delle pubblicazioni, e dei titoli dei candidati.
    La commissione dovra' tenere in considerazione i seguenti criteri
generali  per procedere alla valutazione delle pubblicazioni, facendo
anche  ricorso,  ove  possibile,  a  parametri riconosciuti in ambito
scientifico internazionale:
      a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
      b) congruenza  dell'attivita'  scientifica del candidato con le
discipline  ricomprese  nel  settore  scientifico disciplinare per il
quale e' bandita la procedura;
      c) rilevanza  scientifica  della  collocazione editoriale delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
      d) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione  all'evoluzione  delle  conoscenze  nello specifico settore
scientifico disciplinare;
      e) apporto    individuale   del   candidato   nei   lavori   in
collaborazione.
    La commissione dovra' inoltre valutare specificatamente:
      a) l'attivita' didattica svolta;
      b) i servizi prestati nelle universita' e negli enti di ricerca
italiani e stranieri;
      c) l'attivita'  di  ricerca  comunque  svolta,  presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
      d) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi
di ricerca e di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in
ambito nazionale ed internazionale;
      e) i  titoli  di  dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio,  assegni  o  contratti  di  ricerca  finalizzati  a  ricerche
attinenti al settore scientifico-disciplinare.
    A  seguito  della  valutazione  delle pubblicazioni e dei titoli,
ognuno  dei  commissari verbalizzera' il proprio giudizio individuale
su ciascun candidato.
    Si   procedera'   quindi,  limitatamente  ai  candidati  che  non
rivestono  la  qualifica di professore associato, allo svolgimento di
una  prova  didattica  (nell'ambito  di  una  disciplina  del settore
scientifico-disciplinare e indicata dal candidato) consistente in una
lezione  sul  tema  assegnato con 24 ore di anticipo. A tale fine, il
candidato sceglie uno tra i tre temi proposti dalla commissione.
    La  sede, il giorno e l'ora della prova didattica sono comunicati
al candidato almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova.
Alla prova il candidato si presentera' munito di carta di identita' o
di altro valido documento di riconoscimento.
    La  mancata presentazione di un candidato alla prova didattica e'
considerata  esplicita e definitiva manifestazione della sua volonta'
di rinunciare alla valutazione comparativa.
    Al termine delle prove, la commissione procedera' ad esprimere il
giudizio   collegiale   complessivo   sul  curriculum  scientifico  e
didattico di ciascun candidato e sulla eventuale prova didattica.
    Al  termine  dei  lavori,  ogni  commissario  esprime  il proprio
giudizio  sui titoli, sui lavori scientifici e sulle prove di ciascun
candidato, quindi la commissione esprime giudizio collegiale.
    Sulla  base di tali giudizi, la commissione, previa deliberazione
assunta dalla maggioranza dei componenti, dichiara inequivocabilmente
i  nominativi di non piu' di tre idonei per ciascun posto bandito, ai
sensi   di   quanto   disposto   dall'art. 5,  comma  2  della  legge
n. 210/1998.   A   tal  riguardo,  i  commissari,  con  voto  palese,
attribuiscono  un  giudizio positivo o negativo su ciascun candidato.
Al  termine,  sono  dichiarati  idonei i candidati che hanno ottenuto
il maggior numero di voti.
    E'  priva  di effetti, al fine della conclusione della procedura,
la deliberazione che individua un numero di idonei superiore a quello
previsto.  In  tal  caso,  la deliberazione deve essere ripetuta fino
alla   dichiarazione   inequivocabile  dei  nominativi  degli  idonei
previsti per quella procedura.