Art. 5.

Commissioni   giudicatrici   e   presentazione  dei  titoli  e  delle
                            pubblicazioni

    Le commissioni giudicatrici sono composte secondo quanto previsto
dall'articolo  2  della  legge 210/1998 e dall'articolo 3 del decreto
del  Presidente della Repubblica 390/1998 e sono nominate con decreto
rettorale   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  sul  sito  web
dell'Universita'.
    Eventuali  istanze  di  ricusazione  dei  commissari da parte dei
candidati   devono   essere  presentate  entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione  del decreto di nomina della commissione nella Gazzetta
Ufficiale.   Decorso   tale  termine  non  sono  ammesse  istanze  di
ricusazione.
    Entro    lo   stesso   termine   i   candidati   devono   inviare
all'Universita' tutti i titoli e i documenti contenuti nell'elenco di
cui  all'articolo  4  lettera b) e, tra le pubblicazioni presenti nel
relativo elenco, quelle che il candidato ritiene piu' significative e
utili ai fini della valutazione comparativa.
    I  titoli, i documenti e le pubblicazioni si considerano prodotti
in  tempo  utile  anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine indicato.
    A  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio postale
accettante.  Non  verranno  presi  in  considerazione  i  titoli e le
pubblicazioni spediti dopo il termine fissato.
    I titoli contenuti nell'elenco ma non prodotti come anche l'invio
di  titoli  o  pubblicazioni  non compresi nei rispettivi elenchi non
verranno presi in considerazione dalle commissioni giudicatrici.
    E'   facolta'   dei  candidati  produrre,  in  luogo  dei  titoli
originali,  idonee  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione ai
sensi  dell'articolo  1, comma 1, punto a) del decreto del Presidente
della  Repubblica  20 ottobre  1998,  n. 403.  I  candidati cittadini
dell'Unione  europea  possono dimostrare il possesso dei titoli sopra
indicati  mediante  le  forme di semplificazione delle certificazioni
amministrative  consentite  dalla  legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
    I   candidati  cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia,
secondo  le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
30 maggio   1989,   n.   223,  possono  utilizzare  le  dichiarazioni
sostitutive  limitatamente  ai  casi  in  cui si tratti di comprovare
stati,  fatti  e  qualita'  personali, certificabili o attestabili da
parte  di soggetti pubblici o privati italiani ai sensi dell'articolo
5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
    I  certificati  rilasciati  dalle  competenti  autorita' di Stati
stranieri  devono  essere  conformi  alle  disposizioni vigenti nello
Stato  stesso  e  devono altresi' essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
    Con  riferimento  ai documenti e alle pubblicazioni, il candidato
puo' presentare, in luogo degli originali, copia di esse corredata da
apposita  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui se
ne  attesti la conformita' all'originale ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. La dichiarazione
puo' essere unica per tutte le pubblicazioni inviate in copia.
    Il  candidato  che  partecipa a piu' valutazioni comparative deve
inviare  tante  copie  di  titoli  e  pubblicazioni  quante  sono  le
procedure di valutazione comparativa a cui partecipa.
    Non  e'  consentito  ai  candidati  fare  riferimento  a titoli e
pubblicazioni   gia'  prodotti  in  altre  procedure  di  valutazione
comparativa.
    Le  pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua originale e
tradotte,  se  in  lingua  diversa,  in  una  delle  seguenti lingue;
italiano, francese, inglese, tedesco, e spagnolo.
    I   testi   tradotti   possono   essere   presentati   in   copie
dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.