Art. 2.

       Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa

    La  partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1
e'  libera,  senza  limitazioni  in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduto dai candidati.
    Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
      1)  coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
      2)  coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento;
      3)  coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      4) i professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia
inquadrati  nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al
posto  per  il  quale  e'  indetta  la procedura o nei settori affini
indicati all'art. 1;
      5)  coloro  che  abbiano  gia' presentato nell'arco di un anno,
decorrente  dalla  data  di scadenza del termine per la presentazione
delle  domande  di  ammissione  alla  prima  valutazione  comparativa
prescelta,  n. 5 domande di partecipazione a valutazioni comparative,
esclusa la presente, presso questa od altre sedi universitarie.
    I  requisiti  per  ottenere l'ammissione debbono essere posseduti
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.