Art. 3.

            Domande di ammissione dei candidati italiani

    Per   partecipare  alla  valutazione  comparativa,  il  candidato
compila il modulo della domanda (Mod. A allegato al presente decreto)
fornito           anche          per          via          telematica
(http//www.unipv.it/webdoc/ufficioconcorsi/bando6190.htm)   indicando
obbligatoriamente  il  codice  di  identificazione  personale (codice
fiscale)  e  ne stampa una copia, in carta semplice, che, debitamente
firmata,  potra'  consegnare  a  mano - a questa Universita' (Ufficio
protocollo),  corso Strada Nuova, n. 65 - Pavia, 1o piano, nei giorni
lunedi', martedi' e mercoledi' dalle ore 8.30 alle ore 12 e dalle ore
13.30  alle  ore  16  e nei giorni giovedi' e venerdi' dalle ore 8.30
alle  ore  13.30,  entro il termine perentorio, a pena di esclusione,
del  trentesimo  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione del
presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale. A tal
fine non fara' fede la data di compilazione per via telematica.
    La  copia  stampata  della domanda, invece che consegnata, potra'
essere  inviata  a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento, al
rettore  di  questo  Ateneo  (corso Strada Nuova, n. 65 -27100 Pavia)
entro il predetto termine perentorio. A tal fine fara' fede il timbro
e la data dell'ufficio postale accettante.
    Qualora  il  termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
    La  domanda  del  candidato  deve contenere, a pena di esclusione
dalla   valutazione   comparativa,   le   indicazioni  necessarie  ad
individuare   in   modo   univoco   la   facolta'   ed   il   settore
scientifico-disciplinare  per  il  quale  il candidato intende essere
ammesso.
    I   candidati   che   intendano   partecipare   alla  valutazione
comparativa   per   piu'   settori  scientifico-disciplinari,  devono
presentare distinte domande ed eventuali allegati per ogni settore.
    Nella  domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome  e  nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale). Le coniugate debbono indicare nell'ordine
il  cognome  da  nubile  il  nome  ed  il  cognome  acquisito  con il
matrimonio.
    Tutti  i  candidati  devono  inoltre  dichiarare sotto la propria
responsabilita':
      1)  la  cittadinanza  posseduta  (sono  equiparati ai cittadini
dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
      2)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  o  le eventuali
condanne  riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
      3)  di  essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
Comune  ed  indicando  eventualmente  i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
      4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      5)  di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego presso una
pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente rendimento e
di  non  essere  stato  dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi  dell'art. 127,  lettera  d),  del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      6)  di  non essere professore universitario di ruolo di prima e
seconda      fascia      inquadrato      nello     stesso     settore
scientifico-disciplinare  per  il quale presenta la domanda od in uno
di quelli ad esso affini indicati all'art. 1;
      7)   di   aver  rispettato  l'obbligo  previsto  dal  comma  4,
dell'art. 2,  del  decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, di seguito riportato:
      "ogni   candidato,  a  pena  di  esclusione,  puo'  partecipare
complessivamente   ad   un  numero  di  valutazioni  comparative  non
superiore  a  cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un  anno  decorrente  dalla  data  di  scadenza  del  termine  per la
presentazione  delle  domande  di  ammissione  alla prima valutazione
comparativa prescelta.
    Il  candidato e' escluso dalla procedura, successiva alla quinta,
per  la quale abbia presentato domanda di partecipazione entro l'anno
solare di riferimento."
    La  mancanza  di  dichiarazioni  di  cui  ai  punti  3),  6) e 7)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
    Nella  domanda  deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
    Ogni    eventuale    variazione    dello   stesso   deve   essere
tempestivamente  comunicata  all'Ufficio  cui  e'  stata  indirizzata
l'istanza di partecipazione.
    I  candidati  riconosciuti  handicappati devono specificare nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte  del  candidato  o  da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato  oppure  tardivo  recapito  delle  comunicazioni  relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa
ma  a  disguidi  postali  o  telegrafici,  a  fatto  di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
    Gli aspiranti devono allegare alla domanda:
      1) fotocopia del codice fiscale
      2)   curriculum   in  duplice  copia  della  propria  attivita'
scientifica   e   didattica   nonche'  il  curriculum  dell'attivita'
clinico-assistenziale  per  i  settori scientifico-disciplinari per i
quali e' richiesto;
      3) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
      4)  elenco,  firmato  in  duplice  copia,  delle  pubblicazioni
prodotte;
      5) pubblicazioni;
      6) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
    I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
    I titoli possono essere prodotti:
      a) in originale;
oppure;
      b) in copia autenticata;
ovvero;
      c)   in   copia   dichiarata  conforme  all'originale  mediante
dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta',  ai  sensi
dell'art. 2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, compilando l'allegato C.
    I  candidati  possono  altresi' dimostrare il possesso dei titoli
sopra   indicati   mediante   la   forma   di  semplificazione  delle
certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n. 403/1998  compilando
l'allegato C.
    L'Amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
    Gli   stati,  fatti  e  qualita'  personali  autocertificati  dai
candidati  risultati idonei sono soggetti, da parte dell'Universita',
a controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli stessi.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.