Art. 5. Pubblicazioni Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della valutazione comparativa, vanno inviate unitamente alla domanda ed agli altri titoli entro il termine perentorio di cui all'art 3. Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente comma non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici. Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia" e devono essere indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore scientifico disciplinare e la facolta' per il quale l'interessato intende partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del candidato. Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia conforme oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che le copie delle pubblicazioni sono conformi all'originale. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: "ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica". Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale. Per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie linguistiche e' ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua od in una delle lingue per le quali e' bandito il concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente. Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione comparativa deve far pervenire tanti plichi di pubblicazioni, con annesso elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa. E' facolta' del candidato inviare copia delle medesime pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.