Art. 10. Accertamento della regolarita' degli atti Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati e li trasmette ai competenti organi accademici per i successivi adempimenti. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine. Il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche, puo' proporre, con motivata delibera, la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere, a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente comma e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica. La nomina e' disposta con decreto rettorale e decorre di norma dal 1o novembre ovvero in una data anteriore, in caso di attivita' didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico ai sensi del comma 1, dell'art. 6, della legge n. 370/1999. I candidati risultati idonei i quali non siano stati chiamati entro il termine di cui al comma precedente, possono essere nominati in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre universita' che non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto. Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che rinunciano alla nomina presso l'Universita' dell'Insubria perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri Atenei.