Art. 13.

                        Nomina dei vincitori

    La  nomina  in  ruolo  dei  vincitori  e'  disposta  con  decreto
rettorale e decorre di norma dal 1o novembre successivo ovvero in una
data  anteriore,  in  caso  di attivita' didattiche da svolgere nella
parte residua dell'anno accademico ai sensi del comma 1, dell'art. 6,
della legge n. 370/1999.
    Ad   essi   spetta   il   trattamento  economico  previsto  dalle
disposizioni di legge in vigore.
    Dopo  tre  anni  dall'immissione  in  ruolo  l'interessato  sara'
sottoposto  ad  un  giudizio per conseguire la nomina ad ordinario da
parte  di  una  commissione  nazionale, composta da tre professori di
ruolo ordinari.
    La  commissione  valutera'  l'attivita'  scientifica  e didattica
svolta  dal  professore di prima fascia nel triennio anche sulla base
di una motivata relazione del consiglio di facolta'.
    Se  il  giudizio  sara'  favorevole,  il  docente  sara' nominato
professore ordinario con diritto al relativo trattamento economico.
    Se  l'attivita'  sara'  valutata  sfavorevolmente,  l'interessato
potra'  essere  mantenuto in servizio per un altro biennio al termine
del quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa
la  proroga  ovvero  qualora  anche tale giudizio sia sfavorevole, il
docente e' dispensato dal servizio.