Art. 13. Nomina dei vincitori La nomina in ruolo dei vincitori e' disposta con decreto rettorale e decorre di norma dal 1o novembre successivo ovvero in una data anteriore, in caso di attivita' didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico ai sensi del comma 1, dell'art. 6, della legge n. 370/1999. Ad essi spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore. Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara' sottoposto ad un giudizio per conseguire la nomina ad ordinario da parte di una commissione nazionale, composta da tre professori di ruolo ordinari. La commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica svolta dal professore di prima fascia nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del consiglio di facolta'. Se il giudizio sara' favorevole, il docente sara' nominato professore ordinario con diritto al relativo trattamento economico. Se l'attivita' sara' valutata sfavorevolmente, l'interessato potra' essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine del quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa la proroga ovvero qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, il docente e' dispensato dal servizio.