Art. 5.

                            Pubblicazioni

    Le  pubblicazioni  che  i  candidati intendono far valere ai fini
della  valutazione comparativa, vanno inviate unitamente alla domanda
ed agli altri titoli entro il termine perentorio di cui all'art. 3.
    Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato
o  consegnato  a  mano, nel termine previsto dal precedente comma non
potranno   essere   prese   in   considerazione   dalle   commissioni
giudicatrici.
    Sui  plichi  contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura  "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per un
posto  di professore universitario di ruolo di prima fascia" e devono
essere  indicati  chiaramente  la  sigla  e  il  titolo  del  settore
scientifico  disciplinare  e  la facolta', nonche' il cognome, nome e
indirizzo del candidato.
    Il  candidato  puo'  produrre  le  pubblicazioni in originale, in
copia  conforme  oppure  puo'  rendere  la  dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che le copie
delle pubblicazioni sono conformi all'originale.
    Per  i  lavori  stampati  all'estero  deve risultare la data e il
luogo  di  pubblicazione.  Per  i  lavori  stampati in Italia debbono
essere  adempiuti  gli  obblighi  previsti  dall'art. 1  del  decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:
      "Ogni   stampatore   ha   l'obbligo  di  consegnare,  per  ogni
qualsivoglia  suo  stampato  o  pubblicazione, quattro esemplari alla
Prefettura  della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed
un esemplare alla locale Procura della Repubblica".
    Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua d'origine e
tradotte  in  una  delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese,   tedesco  e  spagnolo.  I  testi  tradotti  possono  essere
presentati  in  copie  dattiloscritte  insieme  con il testo stampato
nella lingua originale.
    Per  le  procedure di valutazione comparativa riguardanti materie
linguistiche  e'  ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate
nella  lingua  od  in  una  delle  lingue  per le quali e' bandito il
concorso, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.
    I  candidati devono inviare ai membri della commissione presso le
rispettive sedi, copia della domanda, dei titoli, delle pubblicazioni
e  d'ogni altro atto e documento allegato alla domanda entro quindici
giorni  dalla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
nomina della commissione.
    Il  candidato  che  partecipa  a  piu'  procedure  di valutazione
comparativa  deve  far  pervenire, tanti plichi di pubblicazioni, con
annesso elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a
cui partecipa.