Art. 9.

     Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove d'esame

    La commissione giudicatrice deve espletare i lavori nella sede di
Como.
    La   commissione  giudicatrice  per  procedere  alla  valutazione
comparativa   dei   candidati,   predetermina   i   criteri  generali
attenendosi  a  quanto  previsto  dal  regolamento  e  dal  bando  di
concorso.
    I  criteri  generali  devono  essere  stabiliti dalla commissione
nella  prima  riunione.  La relativa deliberazione e' trasmessa entro
cinque  giorni,  al responsabile del procedimento di cui all'art. 15,
il  quale  ne  assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e
delle facolta' che hanno richiesto il bando.
    I  criteri  sono  pubblicizzati  almeno  sette giorni prima della
prosecuzione dei lavori della commissione.
    La  commissione giudicatrice valuta in primo luogo il curriculum,
i  titoli  e  le  pubblicazioni  scientifiche,  presentati da ciascun
candidato.
    La commissione giudicatrice, nel valutare il curriculum, i titoli
e   le   pubblicazioni   scientifiche   dei   candidati,   prende  in
considerazione i seguenti criteri:
      a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
      b) apporto    individuale   del   candidato   nei   lavori   in
collaborazione,  se  ed  in  quanto adeguatamente documentato, tenuto
conto  delle eventuali indicazioni del bando in merito ai criteri per
l'attribuzione;
      c) congruenza  della complessiva attivita' del candidato con le
discipline  ricomprese  nel  settore  scientifico disciplinare per il
quale e' bandita la procedura;
      d) rilevanza  scientifica  della  collocazione editoriale delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica,  anche  sulla base delle eventuali indicazioni del bando
circa i parametri riconosciuti in ambito internazionale;
      e) continuita'   temporale   della  produzione  scientifica  in
relazione  alla  evoluzione  delle conoscenze nello specifico settore
disciplinare;
      f) rinomanza  nel  settore  scientifico-disciplinare  stabilita
anche  sulla  base  d'inviti  ufficiali a presentare relazioni sia su
riviste  che  a  congressi  nazionali,  internazionali  di  carattere
scientifico;
      g) rilevanza  degli eventuali premi e riconoscimenti conseguiti
in relazione all'attivita' scientifica.
    Nella  valutazione  comparativa, la commissione, oltre ai criteri
che   precedono,   considera,   specificatamente,   ove   debitamente
presentati  ed  indicati  nel  relativo  elenco l'esistenza di titoli
relativi a:
      a) l'attivita'   didattica  svolta  in  corsi  ufficiali  delle
universita' italiane e straniere;
      b) i  servizi  prestati  negli  Atenei  e negli enti di ricerca
italiani e stranieri;
      c) l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
      d) i  titoli  di  dottore  di ricerca, la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca, la fruizione di assegni o
contratti di ricerca;
      e) l'attivita'  in  campo  clinico  ovvero con riferimento alle
scienze   motorie,  in  capo  tecnico-addestrativo  relativamente  ai
settori  scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
      f) l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di gruppi di
ricerca;
      g) il   coordinamento   di  iniziative  in  campo  didattico  e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
    Dopo   la   valutazione   dei   titoli   e   delle  pubblicazioni
scientifiche,  i candidati non appartenenti alla fascia di professore
associato   sostengono   una  prova  didattica  (nell'ambito  di  una
disciplina del settore scientifico disciplinare indicato dallo stesso
candidato)  su tema da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo. A
tal  fine  ciascun  candidato  estrae  a  sorte tre fra i cinque temi
proposti  dalla  commissione,  scegliendo  immediatamente  quello che
formera' oggetto della lezione.
    La prova orale e' pubblica.
    Il  diario  con  l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in
cui  le medesime avranno luogo e' notificato agli interessati tramite
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni
prima dello svolgimento delle prove stesse.
    Per  sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
      a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio;
      b) libretto ferroviario personale;
      c) tessera postale;
      d) porto d'armi;
      e) patente automobilistica;
      f) passaporto;
      g) carta d'identita'.
    Gli  atti  della  commissione  sono  costituiti dai verbali delle
singole   riunioni,   dei  quali  sono  parte  integrante  i  giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
    Al   termine   dei  lavori  la  commissione,  previa  valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti,  dichiara  i  nominativi  di  non piu' di tre idonei, per
ciascun posto bandito.
    La  commissione,  conclusi i lavori, consegna al responsabile del
procedimento,  gli  atti  concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione  delle  firme  di  tutti  i  commissari  sui  lembi  di
chiusura.
    La  relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
    La  commissione  giudicatrice  deve  concludere  la  procedura di
valutazione   entro   sei   mesi  dalla  data  di  ricevimento  della
comunicazione del decreto di nomina.
    Il  professore  di  prima fascia piu' anziano in ruolo provvede a
convocare la commissione per la prima riunione entro trenta giorni.
    Il  rettore  puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di
quattro  mesi,  il  termine  per  la  conclusione della procedura per
comprovati  ed  eccezionali  motivi  segnalati  dal  presidente della
commissione,  almeno  trenta giorni prima della scadenza. Nel caso in
cui  i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con
provvedimento  motivato,  avvia  le procedure per la sostituzione dei
componenti  cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel
contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.