Art. 9. Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove d'esame La commissione giudicatrice deve espletare i lavori nella sede di Como. La commissione giudicatrice per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predetermina i criteri generali attenendosi a quanto previsto dal regolamento e dal bando di concorso. I criteri generali devono essere stabiliti dalla commissione nella prima riunione. La relativa deliberazione e' trasmessa entro cinque giorni, al responsabile del procedimento di cui all'art. 15, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione. La commissione giudicatrice valuta in primo luogo il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da ciascun candidato. La commissione giudicatrice, nel valutare il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, prende in considerazione i seguenti criteri: a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione, se ed in quanto adeguatamente documentato, tenuto conto delle eventuali indicazioni del bando in merito ai criteri per l'attribuzione; c) congruenza della complessiva attivita' del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il quale e' bandita la procedura; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica, anche sulla base delle eventuali indicazioni del bando circa i parametri riconosciuti in ambito internazionale; e) continuita' temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare; f) rinomanza nel settore scientifico-disciplinare stabilita anche sulla base d'inviti ufficiali a presentare relazioni sia su riviste che a congressi nazionali, internazionali di carattere scientifico; g) rilevanza degli eventuali premi e riconoscimenti conseguiti in relazione all'attivita' scientifica. Nella valutazione comparativa, la commissione, oltre ai criteri che precedono, considera, specificatamente, ove debitamente presentati ed indicati nel relativo elenco l'esistenza di titoli relativi a: a) l'attivita' didattica svolta in corsi ufficiali delle universita' italiane e straniere; b) i servizi prestati negli Atenei e negli enti di ricerca italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca, la fruizione di assegni o contratti di ricerca; e) l'attivita' in campo clinico ovvero con riferimento alle scienze motorie, in capo tecnico-addestrativo relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza; f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, i candidati non appartenenti alla fascia di professore associato sostengono una prova didattica (nell'ambito di una disciplina del settore scientifico disciplinare indicato dallo stesso candidato) su tema da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che formera' oggetto della lezione. La prova orale e' pubblica. Il diario con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui le medesime avranno luogo e' notificato agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio; b) libretto ferroviario personale; c) tessera postale; d) porto d'armi; e) patente automobilistica; f) passaporto; g) carta d'identita'. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara i nominativi di non piu' di tre idonei, per ciascun posto bandito. La commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi individuali e collegiali e' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e resa pubblica anche per via telematica. La commissione giudicatrice deve concludere la procedura di valutazione entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del decreto di nomina. Il professore di prima fascia piu' anziano in ruolo provvede a convocare la commissione per la prima riunione entro trenta giorni. Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione, almeno trenta giorni prima della scadenza. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.