Art. 10. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi, cosi' come determinato ai sensi dell'art. 8, con l'osservanza, a parita' di merito, delle norme sulle preferenze previste nel precedente articolo. E' dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di cui al comma precedente. Con decreto del direttore amministrativo sara' approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 la graduatoria di merito e quella dei vincitori, saranno pubblicate mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita' degli Studi di Trento sito in via Belenzani, 12 - Trento. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative. L'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 7 del regolamento emanato con decreto rettorale 231/1998, la possibilita', nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche ed umane, di utilizzare le graduatorie di merito, per un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di approvazione delle stesse, al fine di costituire ulteriori rapporti di lavoro a tempo indeterminato.