Art. 10.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi,
cosi'  come  determinato  ai  sensi  dell'art. 8, con l'osservanza, a
parita'   di  merito,  delle  norme  sulle  preferenze  previste  nel
precedente articolo.
    E'  dichiarato  vincitore  il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di cui al comma precedente.
    Con  decreto  del  direttore  amministrativo  sara'  approvata la
graduatoria di merito e dichiarato il vincitore.
    In  ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15, comma sesto, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487 la
graduatoria  di  merito  e  quella  dei vincitori, saranno pubblicate
mediante  affissione  all'albo ufficiale dell'Universita' degli Studi
di  Trento  sito in via Belenzani, 12 - Trento. Di tale pubblicazione
sara'  data  notizia  mediante  avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica;  dalla  data  di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
    L'amministrazione   si   riserva,   ai   sensi   dell'art. 7  del
regolamento  emanato con decreto rettorale 231/1998, la possibilita',
nel  rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi
di  una  corretta  ed efficiente gestione delle risorse economiche ed
umane,  di  utilizzare  le  graduatorie di merito, per un periodo non
superiore  a 24 mesi dalla data di approvazione delle stesse, al fine
di costituire ulteriori rapporti di lavoro a tempo indeterminato.