Art. 9.

                   Preferenze a parita' di merito

    I  candidati  che  abbiano  superato la prova orale ed intendano,
trovandosi  in posizione di parita' di punteggio finale, far valere i
titoli  di  preferenza  di  cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  10 gennaio  1957, n. 3 e successive modificazioni,
sono  tenuti  ad  esibire  i  relativi documenti (gia' indicati nella
domanda)  in  originale  o  copia autenticata, in carta semplice. Dai
documenti, anzidetti, dovra' risultare il possesso dei requisiti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione al concorso.
    Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti
ai  fini  della  preferenza, e' di quindici giorni, che decorrono dal
giorno  successivo  a  quello  in  cui  i  singoli  concorrenti hanno
sostenuto la prova orale.
    I  titoli  di preferenza a parita' di merito sono quelli indicati
nell'allegato 1 al presente bando.