Art. 9. Preferenze a parita' di merito I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano, trovandosi in posizione di parita' di punteggio finale, far valere i titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti (gia' indicati nella domanda) in originale o copia autenticata, in carta semplice. Dai documenti, anzidetti, dovra' risultare il possesso dei requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Il termine perentorio per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della preferenza, e' di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale. I titoli di preferenza a parita' di merito sono quelli indicati nell'allegato 1 al presente bando.