Art. 10.

          Prove scritte di cultura tecnico - professionale

    1.  I  partecipanti  al  concorso  di  cui  al  precedente art. 1
dovranno sostenere due prove scritte di cultura tecnico-professionale
su  argomenti  delle materie comprese nel programma della prova orale
delle rispettive specialita'/specializzazioni riportato nell'Allegato
"B", che costituisce parte integrante del presente decreto.
    2.  Dette  prove, della durata massima di otto ore, avranno luogo
nella  sede  e nei giorni che saranno resi noti con avviso pubblicato
nella  gia'  citata  Gazzetta  Ufficiale  -  4a  serie speciale - del
16 maggio  2000,  ovvero  in quella alla quale la stessa avesse fatto
rinvio.  Detta  pubblicazione  avra'  valore  di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti.
    3. La pubblicazione del diario di svolgimento delle prove scritte
di  cultura  tecnico professionale nella succitata Gazzetta Ufficiale
assolve  all'obbligo del preavviso. Pertanto, la comunicazione di cui
al  precedente  art.  9,  comma  8,  si  limitera'  a rendere noto ai
concorrenti  l'avvenuta  ammissione  a  sostenere le prove scritte di
cultura tecnico-professionale.
    4.  I  concorrenti  che  abbiano  ricevuto  la  comunicazione  di
ammissione  alle prove scritte di cui al precedente art. 9, comma 7 -
qualora  abbia  avuto  luogo  la  prova  di  preselezione  - ovvero i
concorrenti  ai  quali  non  sia  stata  comunicata  l'esclusione dal
concorso  - qualora detta prova di preselezione non abbia avuto luogo
-  sono  tenuti  a  presentarsi,  per  sostenere  le prove scritte di
cultura  tecnico  -  professionale alle ore 7,30 dei giorni previsti,
muniti   della   carta   d'identita'   o   di   altro   documento  di
riconoscimento,  di  cui  al  precedente art. 7, nonche' - qualora la
prova  di  preselezione  non abbia avuto luogo - della ricevuta della
raccomandata  con  cui  hanno spedito la domanda di partecipazione al
concorso.
    5.   Essi  dovranno  presentarsi  muniti  di  penna  a  sfera  ad
inchiostro indelebile nero.
    6. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno  senz'altro  esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
    7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette
prove  scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    8.  Le  prove  scritte  si intenderanno superate se i concorrenti
avranno  riportato  in ciascuna di esse una votazione non inferiore a
21/30.
    9.  I  concorrenti  che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno alcuna comunicazione, ma potranno richiedere informazioni
sull'esito  delle  stesse, a partire dal trentesimo giorno successivo
alla  data  di  svolgimento  delle  prove al Ministero della difesa -
Direzione  generale per il personale militare - Ufficio relazioni con
il  pubblico  - Palazzo Esercito - via XX Settembre, n. 123/A - 00187
Roma, tel. 06/47355941.