Art. 10. Prove scritte di cultura tecnico - professionale 1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno sostenere due prove scritte di cultura tecnico-professionale su argomenti delle materie comprese nel programma della prova orale delle rispettive specialita'/specializzazioni riportato nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Dette prove, della durata massima di otto ore, avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno resi noti con avviso pubblicato nella gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 16 maggio 2000, ovvero in quella alla quale la stessa avesse fatto rinvio. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 3. La pubblicazione del diario di svolgimento delle prove scritte di cultura tecnico professionale nella succitata Gazzetta Ufficiale assolve all'obbligo del preavviso. Pertanto, la comunicazione di cui al precedente art. 9, comma 8, si limitera' a rendere noto ai concorrenti l'avvenuta ammissione a sostenere le prove scritte di cultura tecnico-professionale. 4. I concorrenti che abbiano ricevuto la comunicazione di ammissione alle prove scritte di cui al precedente art. 9, comma 7 - qualora abbia avuto luogo la prova di preselezione - ovvero i concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso - qualora detta prova di preselezione non abbia avuto luogo - sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte di cultura tecnico - professionale alle ore 7,30 dei giorni previsti, muniti della carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento, di cui al precedente art. 7, nonche' - qualora la prova di preselezione non abbia avuto luogo - della ricevuta della raccomandata con cui hanno spedito la domanda di partecipazione al concorso. 5. Essi dovranno presentarsi muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile nero. 6. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno senz'altro esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 8. Le prove scritte si intenderanno superate se i concorrenti avranno riportato in ciascuna di esse una votazione non inferiore a 21/30. 9. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non riceveranno alcuna comunicazione, ma potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle prove al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo Esercito - via XX Settembre, n. 123/A - 00187 Roma, tel. 06/47355941.