Art. 11.

                       Valutazione dei titoli

    1.  Saranno  valutati  dalla  Commissione  esaminatrice di cui al
precedente art. 8, comma 1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti
che  si  siano  presentati ad entrambe le prove scritte e prima della
correzione delle stesse.
    2. Per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nella
domanda  di partecipazione al concorso o in dichiarazioni sostitutive
rilasciate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403 o eventualmente allegati alla domanda stessa,
nonche'  di  quelli  risultanti  dalla  documentazione  matricolare e
caratteristica di cui al precedente art. 5, la Commissione dispone di
un punteggio di 10 trentesimi, cosi' ripartiti:
      a) complesso delle qualita' militari: fino a due punti;
      b) titolo   di   studio  richiesto  per  la  partecipazione  al
concorso: fino a cinque punti;
      c) titoli  accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo
di  studio  richiesto  per  la partecipazione al concorso: fino ad un
punto;
      d) pubblicazioni  di  carattere tecnico-scientifico: fino ad un
punto;
      e) servizio   prestato   alle   dipendenze   di   una  pubblica
amministrazione: fino ad un punto.
    3.  La Commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri Centro nazionale di selezione e reclutamento i nominativi
degli  ispettori  dell'Arma  dei carabinieri dalla cui documentazione
caratteristica,  redatta  in forma di rapporti informativi, sia stato
rilevato  il  difetto  del  requisito  della  qualita'  del  servizio
prestato  nell'ultimo  biennio, di cui al precedente art. 2, comma 1,
lettera b).
    4.  Detti  ispettori saranno esclusi dal concorso dalla Direzione
generale  per  il  personale  militare,  anche  se  risultassero aver
conseguito  l'idoneita' nelle prove scritte di cui al precedente art.
10,  sostenute  prima  della  valutazione  dei  titoli da parte della
Commissione.