Art. 11. Valutazione dei titoli 1. Saranno valutati dalla Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), i titoli dei soli concorrenti che si siano presentati ad entrambe le prove scritte e prima della correzione delle stesse. 2. Per la valutazione dei titoli dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso o in dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 o eventualmente allegati alla domanda stessa, nonche' di quelli risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica di cui al precedente art. 5, la Commissione dispone di un punteggio di 10 trentesimi, cosi' ripartiti: a) complesso delle qualita' militari: fino a due punti; b) titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino a cinque punti; c) titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino ad un punto; d) pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico: fino ad un punto; e) servizio prestato alle dipendenze di una pubblica amministrazione: fino ad un punto. 3. La Commissione comunichera' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Centro nazionale di selezione e reclutamento i nominativi degli ispettori dell'Arma dei carabinieri dalla cui documentazione caratteristica, redatta in forma di rapporti informativi, sia stato rilevato il difetto del requisito della qualita' del servizio prestato nell'ultimo biennio, di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b). 4. Detti ispettori saranno esclusi dal concorso dalla Direzione generale per il personale militare, anche se risultassero aver conseguito l'idoneita' nelle prove scritte di cui al precedente art. 10, sostenute prima della valutazione dei titoli da parte della Commissione.