Art. 13. Accertamenti psico-attitudinali 1. Al termine degli accertamenti sanitari, i concorrenti giudicati "idonei" saranno sottoposti agli accertamenti psico-attitudinali per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, da parte della Commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c). 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera' nella sede, nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti psico-attitudinali sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso. 3. Per quanto indicato nel precedente art. 2, comma 2, le disposizioni che seguono devono intendersi riferite ai soli concorrenti di sesso maschile. Resta comunque fermo quanto precisato al riguardo nel precedente art. 1, comma 4. 4. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-attitudinali, che dovra' essere comunicato per iscritto ai concorrenti seduta stante, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso. 5. Entro il terzo giorno dalla data di completamento degli accertamenti sanitari e di quelli psico-attitudinali i relativi verbali dovranno essere inviati alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 2a Sezione.