Art. 13.

                   Accertamenti psico-attitudinali

    1.   Al   termine  degli  accertamenti  sanitari,  i  concorrenti
giudicati    "idonei"    saranno    sottoposti    agli   accertamenti
psico-attitudinali    per    il    riconoscimento    delle   qualita'
indispensabili   all'espletamento  delle  mansioni  di  ufficiale  in
servizio  permanente  del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, da
parte della Commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera
c).
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nella  sede,  nel  giorno  e  all'ora  stabiliti per gli accertamenti
psico-attitudinali  sara'  considerato rinunciatario e quindi escluso
dal concorso.
    3.  Per  quanto  indicato  nel  precedente  art.  2,  comma 2, le
disposizioni   che   seguono   devono  intendersi  riferite  ai  soli
concorrenti  di sesso maschile. Resta comunque fermo quanto precisato
al riguardo nel precedente art. 1, comma 4.
    4.  Il  giudizio riportato negli accertamenti psico-attitudinali,
che  dovra'  essere  comunicato  per  iscritto  ai concorrenti seduta
stante,  e'  definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei
saranno esclusi dal concorso.
    5.  Entro  il  terzo  giorno  dalla  data  di completamento degli
accertamenti  sanitari  e  di  quelli  psico-attitudinali  i relativi
verbali  dovranno  essere  inviati  alla  Direzione  generale  per il
personale  militare - I Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali
- 2a Sezione.